Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40994 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40994 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Marsala il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 luglio 2025, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 17 novembre 2023 di condanna di NOME COGNOME alla pena di un anno di reclusione e di euro 500,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi nella competente sede civile, per il delitto di cui all’articolo 640 cod. pen. in danno di NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo, con un unico motivo, l’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela ritualmente accettata, avvenuta nei termini per la presentazione del ricorso per cassazione, e chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 14 luglio 2025, la persona offesa NOME COGNOME ha rimesso la querela sporta nei confronti di NOME COGNOME e, in data 16 luglio 2025, quest’ultimo ha accettato la remissione della querela, per mezzo del suo procuratore speciale AVV_NOTAIO.
¨ ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022 Tomasello, Rv. 283584 – 01).
Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile ad istanza della persona offesa, si Ł estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen.
Trova, quindi, applicazione il principio diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purchØ il ricorso come avvenuto nel caso in esame – sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv.227681-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01).
Per le considerazioni esposte, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchØ il reato Ł estinto per remissione di querela, non emergendo, da un’analisi delle sentenze di merito, elementi perchØ si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Consegue, in base al disposto dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del procedimento, non risultando diversamente convenuto nell’atto di remissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchØ il reato Ł estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME