Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
SCUDERA NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrevano, a mezzo del comune difensore, con due separati atti di identico contenuto, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: a. con il primo motivo in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. sul rilievo che la presenza delle telecamere interne e del personale addetto alla vigilanza escluderebbe l’esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede; b. con il secondo motivo, dovendosi ritenere l’ipotesi del furto semplice, in relazione alla mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, non essendo ravvisabile in atti alcuna valida querela; c. con il terzo motivo in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. lamentandosi che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato la minima lesività del danno, l’ampia collaborazione dell’imputata con l’autorità giudiziaria e l’assenza di condanne per condotte analoghe.
Chiedevano, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
In data odierna è stata, tuttavia, fatta pervenire dall’AVV_NOTAIO, difensore e procuratore speciale delle ricorrenti, atto di remissione di querela del 28/05/2024 negli uffici del Commissariato Polstato di Niscemi da parte di COGNOME NOME, che ha specificamente dichiarato di voler rimettere la querela dalla stessa sporta il 14/08/2020 sporta nei medesimi uffici. E in tale verbale vi è anche la contestuale accettazione della remissione da parte del suddetto procuratore speciale AVV_NOTAIO NOME.
2. Tutti i proposti motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’att impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Tuttavia, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita a seguito dell’intervenuta (ed accettata) remissione di querela. E, in difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico delle querelate.
N. 26121/2023 GLYPH R.G.
Ed invero, il reato in contestazione, originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022 a seguito del D.I. 162/2022 conv. in I. 199/2022. E vi sono, come visto, la remissione di querela e la contestuale accettazione.
Sul punto è pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. Un. n. 24246 del 25/2/2004, COGNOME, Rv. 227681; conf. Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, COGNOME, Rv. 247088), travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 dell’8/7/2014, COGNOME, Rv. 259989, fattispecie in cui è stata annullata in parte qua la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile).
Tale dictum, peraltro, è stato ripreso dalle recenti Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME, Rv. 273551 che a pag. 18 della motivazione chiariscono, a proposito di SSUU COGNOME che: “La affermazione prende le mosse da un inquadramento della remissione della querela non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell’art. 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività”. In linea con tale principio, è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l’intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, COGNOME, Rv. 285103 – 01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625; conf. Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, COGNOME, Rv. 249209).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per intervenuta remissione di querela.
Condanna le querelate al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso il 29/05/2024