Remissione di querela: come può annullare una condanna definitiva
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento che può portare all’estinzione del reato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 19930 del 2024, chiarisce un aspetto procedurale di grande importanza: è possibile utilizzare questo strumento anche dopo una condanna in appello, a patto che intervenga prima della scadenza del termine per presentare il ricorso in Cassazione. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa: dalla Condanna per Truffa al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale, emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato, attraverso il suo difensore, si trovava di fronte a una condanna che sembrava ormai definita. Tuttavia, un evento cruciale si è verificato in una fase successiva: la persona offesa ha deciso di ritirare la propria querela.
La Remissione di Querela e il Ricorso in Cassazione
Proprio in pendenza del termine utile per la presentazione del ricorso in Cassazione, è intervenuta la remissione di querela da parte della vittima, prontamente accettata dall’imputato. Questo accordo è stato formalizzato in appositi verbali. A questo punto, il difensore ha presentato ricorso alla Suprema Corte non per contestare il merito della condanna, ma con l’unico scopo di far valere l’avvenuta estinzione del reato. La richiesta era chiara: annullare la sentenza impugnata senza rinvio, proprio in virtù della remissione intervenuta.
Le Motivazioni della Suprema Corte sulla remissione di querela
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo ammissibile e fondato. I giudici hanno affermato che deve essere pronunciata una sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 del codice penale. Il fulcro della decisione risiede nel principio, già consolidato in giurisprudenza (citando la sentenza n. 38156 del 2022), secondo cui “è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione”.
In altre parole, la Suprema Corte ha confermato che la volontà delle parti (querelante e querelato) di porre fine alla controversia penale può prevalere anche su una sentenza di condanna non ancora irrevocabile. La Cassazione, in questo specifico scenario, agisce come un organo che prende atto di una causa di estinzione del reato sopravvenuta, annullando di conseguenza la decisione dei giudici di merito.
Le Conclusioni: Effetti dell’Estinzione del Reato
L’esito del processo è stato l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Questo significa che la condanna è stata cancellata in via definitiva. La Corte ha inoltre stabilito, in applicazione dell’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, che le spese processuali debbano essere poste a carico dell’imputato. Questa decisione sottolinea un’importante opportunità per risolvere vicende processuali anche in fasi avanzate, dimostrando come l’istituto della remissione di querela sia uno strumento efficace per la deflazione del contenzioso penale, valorizzando la volontà conciliativa delle parti.
È possibile presentare una remissione di querela dopo una sentenza di condanna in appello?
Sì, la sentenza conferma che è possibile purché la remissione, e la relativa accettazione, avvengano dopo la sentenza di appello ma prima della scadenza del termine per presentare il ricorso per cassazione.
Qual è l’effetto di una remissione di querela accettata in questa fase del processo?
L’effetto è l’estinzione del reato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinviare il caso a un altro giudice, chiudendo definitivamente il procedimento.
In caso di annullamento della sentenza per remissione di querela, chi paga le spese del processo?
Le spese processuali vengono poste a carico dell’imputato, come previsto dal Codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19930 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela;
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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 2/10/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 640 cod. pen., commesso ai danni della persona offesa NOME.
1.1 Al riguardo il difensore rileva che in pendenza del termine per la presentazione dell’impugnazione era intervenuta remissione di querela; chiedeva pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen., posto che in data 22.01.2024 sono intervenute remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti; deve essere ribadito, a tale proposito, che “è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione” (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584)
Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340 quarto comma cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 11/04/2024
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Il Consigliere estensore
La Presidente