Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34555 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7   Num. 34555  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha confermato la condanna del predetto imputato, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all’art. 612, cod. pen.;
Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.
Invero il difensore dell’imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela (da parte della querelante, personalmente) e contestuale accettazione (da parte dell’imputato, personalmente), redatto il 03 aprile 2025 dinanzi alla Tenenza di Pagani – Legione Carabinieri Campania.
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681).
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen.
 L’estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 259989 – 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, COGNOME, Rv. 229400 – 01).
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il P sidente