Remissione della querela: quando l’accordo tra le parti estingue il reato
La remissione della querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, capace di porre fine a un procedimento anche quando questo è giunto al suo grado di giudizio più elevato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 14223/2024) offre un chiaro esempio di come l’accordo tra l’imputato e la persona offesa possa determinare l’estinzione del reato, con importanti conseguenze anche sulla ripartizione delle spese processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di furto. Un uomo era stato ritenuto penalmente responsabile sia dal Tribunale di Siena che, in secondo grado, dalla Corte di Appello di Firenze. La Corte d’Appello, in particolare, pur confermando la colpevolezza, aveva escluso la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede.
Contro questa decisione, l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la persona offesa ha formalmente dichiarato di voler rimettere la querela e, pochi giorni dopo, l’imputato ha dichiarato di accettare tale remissione.
La Decisione della Cassazione sulla Remissione della Querela
Di fronte a questa nuova situazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e trarne le dovute conseguenze giuridiche. L’istituto della remissione della querela, infatti, quando viene accettato dal querelato, produce un effetto estintivo del reato. Questo effetto opera ipso iure, ovvero per il solo fatto che si sono verificate le condizioni previste dalla legge (remissione e accettazione), a prescindere dallo stato e dal grado del procedimento.
La Suprema Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del reato e, di conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Firenze. La decisione di annullamento senza rinvio è la formula utilizzata quando non è necessario un ulteriore giudizio di merito, poiché la questione è stata risolta in via definitiva.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise e si basano su due pilastri normativi. Il primo, implicito, è la disciplina codicistica che regola la remissione della querela come causa di estinzione del reato. Il secondo, esplicitamente citato, è l’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, in caso di remissione le spese processuali anticipate dallo Stato sono poste a carico del querelato (l’imputato). La Corte, applicando pedissequamente la disposizione, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. La ratio della norma è quella di non far gravare sulla collettività i costi di un processo che si conclude non per un accertamento nel merito, ma per una volontà conciliativa delle parti private.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio cruciale: la volontà delle parti può prevalere sulla prosecuzione dell’azione penale per i reati procedibili a querela, anche in una fase avanzata come il giudizio di Cassazione. Questo sottolinea l’importanza degli strumenti di giustizia riparativa e conciliativa nel sistema penale. Al contempo, la pronuncia chiarisce in modo inequivocabile che l’estinzione del reato non comporta automaticamente l’estinzione dell’obbligo di rifondere allo Stato i costi del procedimento. Salvo patto contrario, l’onere delle spese processuali ricade sull’imputato che, accettando la remissione, beneficia dell’estinzione del reato e della fine del processo a suo carico.
Cosa succede quando la vittima ritira la querela e l’imputato accetta?
Il reato si estingue. La Corte di Cassazione, preso atto della remissione e della relativa accettazione, ha annullato la sentenza di condanna precedentemente emessa.
Chi è tenuto a pagare le spese processuali in caso di remissione della querela?
Secondo la sentenza, che applica l’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, le spese processuali sono a carico dell’imputato (querelato), a meno che non sia stato raggiunto un diverso accordo tra le parti.
La remissione della querela è efficace anche se il processo è già arrivato in Cassazione?
Sì, questo caso dimostra che la remissione della querela, se accettata, è pienamente efficace in qualsiasi stato e grado del procedimento, compreso il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, portando all’annullamento della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14223 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14223 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena del 24 marzo 2022 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto e, esclusa la contestata aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, l’aveva condannato alla pena di giustizia;
che il reato è estinto, avendo la persona offesa dichiarato, in data 16 maggio 2023, di voler rimettere la querela ed avendo l’imputato, in data 25 maggio 2023, dichiarato di voler accettare la remissione;
che le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31/01/2024.