Remissione della querela: i doveri informativi del giudice
Nel panorama del diritto penale, la remissione della querela rappresenta uno strumento fondamentale per l’estinzione del reato. Tuttavia, sorge spesso il dubbio se il giudice sia obbligato a sollecitare o informare la vittima di questa possibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente i confini di tale dovere, analizzando il caso di un imputato condannato per furto che basava la sua difesa proprio sulla mancata informazione della persona offesa.
Il caso: condanna per furto e ricorso pretestuoso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di furto, previsto dall’articolo 624 del codice penale, confermata in sede di appello. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione del combinato disposto degli articoli 90-bis c.p.p. e 152 c.p. Secondo la tesi difensiva, il magistrato avrebbe dovuto informare attivamente la persona offesa circa la facoltà di rimettere la querela, atto che avrebbe portato all’estinzione del procedimento.
La remissione della querela e il ruolo del giudice
La Suprema Corte ha analizzato la doglianza rilevandone l’assoluta infondatezza. Il fulcro della decisione risiede nell’assenza di una norma che imponga al giudice un simile onere informativo. Sebbene l’ordinamento preveda diversi diritti di informazione per la persona offesa, questi non si estendono fino a includere un sollecito alla definizione stragiudiziale o alla rinuncia alla pretesa punitiva tramite la remissione della querela.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di tassatività delle nullità e degli obblighi processuali. I giudici hanno evidenziato che nessuna disposizione di legge prevede che il magistrato debba farsi promotore della remissione. Il ricorso è stato quindi giudicato manifestamente infondato, poiché basato su un presupposto giuridico inesistente. Tale condotta processuale è stata ritenuta colpevole, portando alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione ribadiscono il rigore necessario nell’accesso ai gradi superiori di giudizio. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea come l’uso strumentale di argomentazioni giuridiche prive di fondamento normativo, specialmente in tema di remissione della querela, comporti severe conseguenze economiche per le parti.
Il giudice è obbligato a suggerire alla vittima di ritirare la querela?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non esiste alcuna norma che imponga al magistrato di informare la persona offesa sulla facoltà di rimettere la querela.
Cosa succede se si presenta un ricorso basato su norme inesistenti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Quali sono le conseguenze della remissione della querela?
La remissione della querela, se accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato e la cessazione del procedimento penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6586 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6586 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila c ne ha confermato la sentenza condannando per il reato di cui all’art. 624 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale si lamenta la violazion combinato disposto degli artt. 90 bis cod. proc. pen. e 152 cod. pen. poiché il Magistrato procedente avrebbe dovuto informare la persone offesa della facoltà di rimettere la querela – è manifestame infondato in quanto nessuna norma prevede quanto assunto nel ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a Così deciso il 28/01/2026.