Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47884 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47884 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TARDANI NOME GLYPH
nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINO
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela; udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 marzo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Novara il 12 giugno 2020, condannava NOME COGNOME per il reato di truffa, esclusa la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per essere il reato estinto per remissione della querela ritualmente accettata.
Il delitto di truffa semplice è estinto per remissione della querela ex art. 152 cod. pen., contestualmente accettata dall’imputato in data 12 giugno 2023, con atto sottoscritto dalle parti e da un ufficiale di polizia giudiziaria.
La remissione della querela determina l’estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità, va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681).
Per altro verso, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, COGNOME, Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente Rv. 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, COGNOME, Rv. 249209).
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio.
In assenza di un diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, del codice di rito.
P.Q..M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili.
Così deciso in data 8 novembre 2023.