Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Polla il DATA_NASCITA
avverso a sentenza del 21/02/2024 della Corte d’appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto e che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per remissione della querela;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/02/2024, la Corte d’appello di Potenza confermava la sentenza del 18/11/2020 del Tribunale di Lagonegro con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed C 85,00 di multa per il reato di truffa in concorso (con NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME.
Avverso la menzionata sentenza del 21/02/2024 della Corte d’appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce che, successivamente alla sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione, la persona offesa NOME COGNOME
ha rimesso la querela e tale rimessione è stata accettata dal querelato NOME COGNOME, chiedendo che, pertanto, la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è fondato, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela.
Premesso che il reato di truffa semplice attribuito all’imputato è punibile a querela della persona offesa (art. 640, terzo comma, cod. pen.), si deve anzitutto ribadire il principio, già affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto – come nel caso qui in esame – al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, COGNOME, Rv. 283584-01, Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, COGNOME, Rv. 268625-01, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, COGNOME, Rv. 24920901, le ultime due delle quali hanno altresì precisato che, nell’ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato; in senso analogo, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681-01)
Rammentato tale principio, si deve rilevare che, dal verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione di remissione di querela allegato al ricorso, risulta che il 10/06/2024 NOME COGNOME, davanti ai RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE Sapri, dichiarava di rimettere la querela che aveva proposto il 20/05/2015 nei confronti del ricorrente NOME COGNOME, il cui procuratore speciale (sulla base della procura rilasciata dallo stesso COGNOME il 06/06/2024) AVV_NOTAIO, contestualmente, dichiarava di accettare la suddetta remissione.
Ne consegue che il reato di truffa attribuito all’imputato è estinto per remissione della querela.
Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per 51 z ,u remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. t c) o Così deciso il 05/11/2024. rzl