Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39179 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PORDENONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, emessa il 18 gennaio 2023, che aveva condanNOME il ricorrente in relazione al reato di truffa.
Ricorre per cassazione COGNOME NOME chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata tenuto conto che la persona offesa COGNOME NOME, in data successiva all’emissione della sentenza impugnata, ha rimesso la querela in allora sporta nei confronti del ricorrente, corredata dall’accettazione di quest’ultimo.
Il Collegio, verificata agli atti, con esito positivo, la circostanza dedotta, rileva ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo l
remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01).
Ne consegue che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato, procedibile a querela di parte, è estinto per remissione della querela, co consequenziale revoca delle statuizioni civili e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, così espressamente prevedendosi nell’atto di remissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.
Revoca le statuizioni civili.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 1’11/11/2025.