Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19889 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19889 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 09/05/1987
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 31 ottobre 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato NOME COGNOME per furto aggravato (perché
commesso con violenza sulle cose nonché su cose esposte per necessità alla pubblica fede).
2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma
disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha dedotto:
– la sopravvenuta la remissione di querela, intervenuta nell’ambito del giudizi dibattimentale celebrato nei confronti dei coimputati COGNOME nei confronti del quale si è procedut
nelle forme del rito giudizio abbreviato (primo motivo);
– la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione di un pena sostitutiva (secondo motivo).
3. Il primo motivo di ricorso è fondato, rimanendo assorbito il secondo.
Difatti:
– la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiara dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente propost (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, COGNOME, Rv. 276138 – 01);
«la remissione della querela fatta a favore di un solo coimputato si estende di diritto tutti coloro che abbiano commesso il reato» (Sez. 2, n. 1301 del 17/10/1984, COGNOME, Rv. 167790 – 01; v. anche Sez. 2, n. 34927 del 25/05/2023, COGNOME, Rv. 284951 – 01);
nel caso in esame, in effetti, consta che ha avuto luogo la dedotta rimessione della querela;
dunque, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di c all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l’estinzione del reato per cui si proc ai sensi dell’art. 152 cod. pen..
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali Così deciso il 12/02/2025.