Remissione della querela: annullata condanna per truffa
La remissione della querela costituisce una causa di estinzione del reato prevista dal codice penale per i delitti procedibili a querela di parte. Nel contesto di un giudizio per truffa, l’intervento di tale atto negoziale tra le parti può mutare radicalmente l’esito del processo, portando alla cessazione di ogni effetto penale. La Suprema Corte ha recentemente confermato questo principio, annullando una condanna precedentemente inflitta.
L’impatto della remissione della querela sulla truffa
Il reato di truffa, quando non accompagnato da specifiche aggravanti, richiede la querela della persona offesa per poter essere perseguito. Se la vittima decide di ritirare la propria istanza di punizione, il processo non può proseguire. La remissione della querela deve essere però accettata dall’imputato, il quale potrebbe avere interesse a dimostrare la propria innocenza nel merito.
Analisi del caso e iter processuale
Un soggetto era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa. Contro la sentenza della Corte di Appello, la difesa aveva proposto ricorso per Cassazione, contestando principalmente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’entità della pena. Tuttavia, prima della decisione definitiva, è intervenuto un fatto nuovo: la persona offesa ha formalizzato la remissione della querela.
Procedura e accettazione della remissione della querela
La validità della remissione della querela dipende dal rispetto di precise formalità. Nel caso di specie, l’atto è stato corredato dall’accettazione espressa da parte del procuratore speciale dell’imputato. Questo passaggio è fondamentale perché l’estinzione del reato per remissione non è automatica ma richiede il consenso della controparte, garantendo così il diritto alla difesa.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno preso atto della documentazione prodotta, che attestava la volontà della persona offesa di non procedere oltre. La presenza dell’accettazione da parte del procuratore speciale ha completato la fattispecie estintiva prevista dall’articolo 152 del codice penale. Di conseguenza, ogni altro motivo di ricorso relativo al merito o al trattamento sanzionatorio è stato considerato assorbito, poiché l’estinzione del reato prevale su ogni altra valutazione, salvo i casi di evidenza di innocenza immediata. La Corte ha inoltre stabilito che le spese processuali restano a carico dell’imputato, non essendo stato pattuito diversamente nell’atto di remissione.
Le conclusioni
La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, ponendo fine alla vicenda giudiziaria senza una condanna definitiva. Questo esito sottolinea l’importanza della composizione stragiudiziale della lite anche in ambito penale, specialmente per i reati che offendono interessi prevalentemente privati. La remissione della querela si conferma dunque uno strumento efficace per risolvere conflitti legali complessi, evitando le lungaggini e le incertezze di un giudizio prolungato.
Cosa succede se la vittima ritira la querela durante il processo?
Il reato si estingue e il giudice deve dichiarare l’improcedibilità o l’estinzione, a patto che l’imputato accetti la remissione.
Chi paga le spese processuali in caso di remissione?
In mancanza di un accordo diverso tra le parti inserito nell’atto di remissione, le spese del procedimento restano a carico dell’imputato.
È necessaria l’accettazione dell’imputato per chiudere il caso?
Sì, la remissione non produce effetti se l’imputato la ricusa espressamente, avendo egli il diritto di cercare un’assoluzione nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51259 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51259 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Pinerolo il /11974, avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per estinzione del reato dovuta a remissione della querela;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al reato di truffa esclusa l’aggravante contestata. 2.Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo motivi inerenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa del reato corredata dall’accettazione del procuratore speciale dell’imputato. Ne consegue, con assorbimento di ogni altra questione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del procedimento, in assenza di diversa indicazione nell’atto di remissione della querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.11.2023