Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19576 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata in Marocco DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 10/10/2023 della Settima Sezione della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione della querela;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, che chiede l’annullamento senza rinvio per remissione della querela.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con atto del 30 gennaio 2024 ha proposto ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen. avverso l’ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data 10 ottobre 2023 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 ottobre 2022 con la quale è stata confermata la condanna alla pena di mesi sei di
reclusione e di euro 200 di multa, emessa nei confronti della ricorrente per il reato di cui agli artt.110, 640 cod. pen.
Con il ricorso si invoca l’applicabilità della disciplina di cui all’arti 625-bis cod.proc.pen., adducendo che la sentenza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso non ha tenuto conto che in data 5 ottobre 2023 era stata depositata tramite EMAIL la remissione della querela da parte della persona offesa NOME COGNOME, formalizzata in data 5 ottobre 2023, con dichiarazione sottoscritta della persona offesa e contestuale dichiarazione di accettazione da parte dell’imputata, rappresentata per procura dall’AVV_NOTAIO, rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria (come da atto allegato al ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Effettivamente risulta dagli atti allegati al ricorso che la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio della discussione inizialmente fissata per l’udienza del 20 giugno 2023 per consentire l’acquisizione dell’annunciata remissione di querela, formalizzata e depositata a mezzo PEC in data 5 ottobre 2023.
Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile a querela della persona offesa, andava dichiarato estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen.
Trova applicazione il principio diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso – come avvenuto nella specie – sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 – 01).
Pertanto, essendo evidente l’errore di fatto in cui è incorsa la Corte di Cassazione per non avere preso cognizione della remissione di querela, deve essere disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata insieme all’annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma che va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.
Consegue, in base al disposto dell’art. 340, comma 4, cod.proc.pen., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, non risultando diversamente convenuto nell’atto di remissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza del 10 ottobre 2023 della Corte di Cassazion LA Zbat=t1 2 -Wtern 223 : 1 1 7 ne, nonché la sentenza della Corte di ‘ , GLYPH appello di Roma del 3 ottobre 2022 e dichiara estinto il reato per remissione d querela. Condanna NOME al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2024
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