Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32888 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32888 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME – Presidente – Sent. n. sez. 1168/2025
NOME COGNOME CC – 10/09/2025
NOME COGNOME Raddusa R.G.N. 14991/2025
NOME COGNOME – Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 21 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trento, competente funzionalmente per i procedimenti a carico di magistrati del distretto della Corte d’appello di Venezia, per l’ulteriore corso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, in quanto il reato per cui si procede è estinto per intervenuta remissione della querela e conseguente accettazione e, in subordine, di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti
al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trento per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento penale iscritto nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 392 cod. pen., posto in essere in danno di NOME COGNOME e accertato in Jesolo il 9 gennaio 2021.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, difensore della persona sottoposta ad indagine, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e, deducendo tre motivi, ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Il difensore ha premesso che l’ordinanza che dispone l’archiviazione per particolare tenuità del fatto è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (e ha citato in proposito il principio di diritto enunciato da Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01).
La persona sottoposta ad indagine, peraltro, ha interesse a ricorrere avverso l’ordinanza impugnata, in quanto questo provvedimento è potenzialmente produttivo di effetti negativi nella sua sfera giuridica, sia in termini di danno risarcibile, sia in termini di procedimenti disciplinari conseguenti.
2.2. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l’incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in quanto la persona sottoposta a indagine dal 2004 svolge le funzioni di Giudice onorario di pace presso il Tribunale di Vicenza.
La competenza funzionale per il presente procedimento, dunque, secondo il disposto dell’art. 11 cod. proc. pen., sarebbe spettata al Tribunale di Trento.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha censurato la mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, in quanto il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe tenuto conto della versione della persona sottoposta a indagine.
2.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 392 cod. pen. e il vizio di omessa motivazione sul punto, in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha erroneamente ritenuto che il ricorrente abbia esercitato violenza sulle cosa, disattivando i contratti di fornitura delle utenze domestiche della persona offesa, a fronte del mancato pagamento del canone di locazione dell’immobile di proprietà dei propri genitori; questa circostanza, tuttavia, non sarebbe vera.
Con memoria depositata in data 28 aprile 2025, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato il verbale di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa NOME COGNOME in data 17 aprile 2025, nonché il verbale di accettazione della remissione di querela sottoscritto da NOME COGNOME in data 18 aprile 2025.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 luglio 2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trento, competente funzionalmente per i procedimenti a carico di magistrati del distretto della Corte d’appello di Venezia, per l’ulteriore corso.
Con memoria depositata in data 31 luglio 2025 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato una memoria di replica e ha chiesto alla Corte di Cassazione di pronunciare sentenza di non doversi procedere, in quanto il reato è estinto per intervenuta remissione della querela e rituale accettazione della stessa; il difensore, in subordine, ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trento per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato deve essere annullato, in quanto il reato per cui si procede è estinto per intervenuta remissione di querela.
Il ricorso è ammissibile.
La giurisprudenza di legittimità statuisce che l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1bis , cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, in forza dell’art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01).
Le Sezioni unite hanno, infatti, affermato che questo provvedimento deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione, e, pertanto, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicché, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276463).
Condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione è, peraltro, la previa proposizione dell’opposizione di cui all’art. 411, comma 1bis , cod. proc. pen. da parte dell’indagato (Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, COGNOME, Rv. 287782 – 01), che nel caso di specie è stata proposta, come risulta dallo stesso testo del provvedimento impugnato.
L’esame dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente è, tuttavia, precluso dall’intervenuta estinzione del reato per cui si procede.
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui all’art. 392 cod. pen. è, infatti, procedibile a querela e la persona offesa, in data 17 aprile 2025, ha rimesso la querela, accettata in data 18 aprile 2025 dal ricorrente NOME COGNOME.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01; conf., ex plurimis : Sez 4, n. 44594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 – 01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 259989 – 01).
Il principio di immediata applicabilità della causa estintiva determina, dunque, l’assorbimento di tutte le censure proposte dal ricorrente e ne preclude l’esame (cfr., in una fattispecie analoga, Sez. 6, n. 1606 del 11/11/2022, dep. 2023, Malattia, Rv. 284147 – 01).
Alla stregua di tali rilievi, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, in quanto il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME