Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32888 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 32888  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME                           – Presidente –                 Sent. n. sez. 1168/2025
NOME COGNOME                                                              CC – 10/09/2025
NOME COGNOME Raddusa                                                     R.G.N. 14991/2025
NOME COGNOME                       – Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 21 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette  le  conclusioni  del  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale  di  Trento,  competente  funzionalmente  per  i  procedimenti  a  carico  di magistrati del distretto della Corte d’appello di Venezia, per l’ulteriore corso;
lette  le  conclusioni  dell’AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME,  che  ha  chiesto  di  annullare  il provvedimento  impugnato,  in  quanto  il  reato  per  cui  si  procede  è  estinto  per intervenuta remissione della querela e conseguente accettazione e, in subordine, di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti
al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trento per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con  l’ordinanza  impugnata  il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del Tribunale di Venezia ha disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento penale iscritto nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 392 cod. pen., posto in essere in danno di NOME COGNOME e accertato in Jesolo il 9 gennaio 2021.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, difensore della persona sottoposta ad indagine, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e, deducendo tre motivi, ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Il difensore ha premesso che l’ordinanza che dispone l’archiviazione per particolare  tenuità  del  fatto  è  ricorribile  per  cassazione  ai  sensi  dell’art.  111, settimo comma, Cost., secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (e ha citato in proposito il principio di diritto enunciato da Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01).
La persona sottoposta ad indagine, peraltro, ha interesse a ricorrere avverso l’ordinanza impugnata,  in quanto  questo provvedimento  è  potenzialmente produttivo  di  effetti  negativi  nella  sua  sfera  giuridica,  sia  in  termini  di  danno risarcibile, sia in termini di procedimenti disciplinari conseguenti.
2.2. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l’incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in quanto la persona sottoposta a indagine dal 2004 svolge le funzioni di Giudice onorario di pace presso il Tribunale di Vicenza.
La competenza funzionale per il presente procedimento, dunque, secondo il disposto dell’art. 11 cod. proc. pen., sarebbe spettata al Tribunale di Trento.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha censurato la mancanza e,  comunque,  la  manifesta  illogicità  della  motivazione  con  riferimento  alla valutazione  delle  dichiarazioni  della  persona  offesa,  in  quanto  il  Giudice  per  le indagini  preliminari  non  avrebbe  tenuto  conto  della  versione  della  persona sottoposta a indagine.
2.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 392 cod. pen. e il vizio di omessa motivazione sul punto, in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha erroneamente ritenuto che il ricorrente abbia esercitato violenza sulle cosa, disattivando i contratti di fornitura delle utenze domestiche della persona offesa, a fronte del mancato pagamento del canone di locazione dell’immobile di proprietà dei propri genitori; questa circostanza, tuttavia, non sarebbe vera.
Con memoria depositata in data 28 aprile 2025, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato il verbale di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa NOME COGNOME in data 17 aprile 2025, nonché il verbale di accettazione della  remissione  di  querela  sottoscritto  da  NOME  COGNOME  in  data  18  aprile 2025.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 luglio 2025, il  AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del  provvedimento  impugnato,  con  trasmissione  degli  atti  al  AVV_NOTAIO  della Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Trento,  competente  funzionalmente  per  i procedimenti a carico di magistrati del distretto della Corte d’appello di Venezia, per l’ulteriore corso.
Con memoria depositata in data 31 luglio 2025 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato una memoria di replica e ha chiesto alla Corte di Cassazione di pronunciare sentenza di non doversi procedere, in quanto il reato è estinto per intervenuta remissione della querela e rituale accettazione della stessa; il difensore, in subordine, ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trento per l’ulteriore corso. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato deve essere annullato, in quanto il reato per cui si procede è estinto per intervenuta remissione di querela.
Il ricorso è ammissibile.
La giurisprudenza di legittimità statuisce che l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1bis , cod. proc. pen.,  a  seguito  di  opposizione  dell’indagato,  è  impugnabile  con  ricorso  per cassazione per violazione di legge, in forza dell’art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01).
Le Sezioni unite hanno, infatti, affermato che questo provvedimento deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione, e, pertanto, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicché, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276463).
Condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione è, peraltro, la previa proposizione dell’opposizione di cui all’art. 411, comma 1bis , cod. proc. pen. da parte dell’indagato (Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, COGNOME, Rv. 287782 – 01), che  nel  caso  di  specie  è  stata  proposta,  come  risulta  dallo  stesso  testo  del provvedimento impugnato.
L’esame dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente è, tuttavia, precluso dall’intervenuta estinzione del reato per cui si procede.
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui all’art. 392 cod. pen. è, infatti, procedibile a querela e la persona offesa, in data 17 aprile 2025, ha rimesso la querela, accettata in data 18 aprile 2025 dal ricorrente NOME COGNOME.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01; conf., ex plurimis : Sez 4, n. 44594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 – 01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 259989 – 01).
Il  principio  di  immediata  applicabilità  della  causa  estintiva  determina, dunque, l’assorbimento di tutte le censure proposte dal ricorrente e ne preclude l’esame (cfr., in una fattispecie analoga, Sez. 6, n. 1606 del 11/11/2022, dep. 2023, Malattia,  Rv. 284147 – 01).
 Alla  stregua  di  tali  rilievi,  il  provvedimento  impugnato  deve  essere annullato senza rinvio, in quanto il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME