Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29569 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29569 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 07/03/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 7 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha resp.nto l’opposizione presentata dal condannato NOME COGNOME contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Torino del 26 settembre 2023 che ha respinto l’istanza di remissione del debito di euro 141.143,46 (campione penale n. 6456 del 2011 del Tribunale di Caltanissetta) quale spese processuali conseguenti alla condanna inflitta con sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta del 10 Tugno 2003, espiata dal 12 ottobre 2000 al 20 dicembre 2004 .
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha rilevato che il ricorrente è stato destinatario nel periodo in esame di tre sanzioni disciplinari per
intimidazione dei compagni di detenzione oltre che per inosservanza degli ordini riceuiti presso la casa di reclusione, e che, inoltre, lo stesso nel periodo in esame ha partecipato ad associazione a delinquere di tipo mafioso dal luglio 2002 fino al maggio 2006, come risulta dalla sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 23 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2008, che tale circostanza esclude il presupposto della regolare condotta, che è del tutto incompatibile con l’appartenenza ad un’organizzazione criminale, e che gli stessi atteggiamenti intimidatori tenuti in carcere risultano, ove perpetrati da membri di clan mafiosi, ben più destabilizzanti per la sicurezza dell’istituto che non nelle ordinarie fa ttispeci e.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il requisito della buona conCotta di cui all’art. 6 t.u.s.g. deve essere valutato con riferimento soltanto al comportamento carcerario, atteso che il comportamento in libertà rileva soltanto se l’istante non è mai stato sottoposto a detenzione; inoltre, costituisce violazioni di legge anche aver enfatizzato infrazione disciplinari che devono comunque essere considerate nel complessivo quadro comportamentale, lavorativo, familiare e sociale in cui l’interessato ha vissuto ed essere bilanciate con la regolarità comportamentale che ha caratterizzato il periodo carcerario certificato dalla liberazione anticipata.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il r corso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte sostenuto che la regolarità della concotta, che deve essere verificata in occasione della decisione sull’istanza di remissione del debito per le spese di giustizia, deve essere valutata con riferimento al periodo di espiazione della pena relativa al procedimento oggetto della condanna al pagamento delle spese di giustizia (Sez. 1, Sentenza n. 34862 del 12/05/2021, COGNOME, Rv. 282000: Ai fini della remissione del debito, la valutazione della “condotta costantemente regolare” che costituisce condizione per la concessione di essa, va temporalmente delimitata alla durata di esecuzione della pena in
carcere o in misura alternativa alla detenzione e, in assenza di esecuzione, al periodo in cui la pena è rimasta condizionalmente sospesa”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte aggiunto anche che, a tal fine, deve essere valutata soltanto la condotta tenuta in costanza di detenzione, e non quel:a tenuta in regime di libertà, che rileva soltanto se una detenzione non vi sia stata (Sez. 1, Sentenza n. 35922 del 26/11/2014, dep. 2015, Salamone, Rv. 264648: Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di man’:enime.nto in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in ambito carcerario e non a quello tenuto nel successivo periodo di libertà che, invece, va considerato solo ove tale detenzione non vi sia stata. In motivazione, la Corte ha precisato che tale soluzione è coerente con l’univoco dato normativo e con la “ratio” dell’istituto, diretto a premiare la corretta condotta in carcere e a favorire il reinserimento sociale del condannato; conforme Sez. 1, Sentenza n. 31754 del 20/05/2014, COGNOME, Rv. 260541).
Nel caso in esame, il giudice del merito ha attribuito rilievo, al fine di escludere la regolarità della condotta, anche ad una condanna per associazione a delinquere riportata successivamente dal ricorrente, che, come data di commissione del reato, ricomprende per una parte un periodo in cui è avvenuta la espiazione della pena inflitta con la sentenza che ha condannato al pagamento delle spese processua,i oggetto del giudizio.
Il ricorso deduce che essa non avrebbe dovuto essere considerata in quanto doveva essere valutata soltanto la regolare condotta carceraria, ma si tratta di affermazione non idonea ad aggredire in modo efficace la motivazione del provvedimento impugnato, perché, a differenza di altre tipologie di reati, la partecipazione ad un’associazione a delinquere può essere commessa anche da un soggetto cetenuto, in costanza di regime di detenzione.
La regolarità della condotta in corso di detenzione non è, infatti, soltanto la regolarità della condotta nei confronti del personale dell’amministrazione peni-:enziaria e dei compagni di detenzione, ma anche l’aver effettuato il percorso detentivo senza incorrere in ulteriori reati.
Sarebbe, d’altronde, illogico interpretare la norma nel senso che essa attribuisca rilievo a condotte, tenute nel corso della detenzione, aventi mero contenuto disciplinare, e non alla commissione di veri e propri reati, per di più espressione di particolare pericolosità, quale quello di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Peraltro, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata evidenzia anche la commissione di illeciti disciplinari nel corso dell’espiazione in carcere, consistiti anche in intimidazioni dei compagni di detenzione, che, valutati unitariamente alla
ccncanna per la partecipazione ad associazione a delinquere ed agli ulteriori elementi del caso di specie, inducono a ritenere non manifestamente illogica la decisione del giudice del merito.
L’ordinanza resiste, pertanto, alle censure che le sono state rivolte ed il ricorso deve essere giudicato infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la ccncanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
GLYPH Il presidente