Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8604 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVENZANO NOME NOME a Sciacca il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2023 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con decreto del 25 gennaio 2023 il magistrato di sorveglianza di Agrigento dichiarava inammissibile l’istanza di remissione del debito presentata da NOME COGNOME. In particolare, il magistrato rilevava che l’istituto della remissione del debito di cui all’art. 6 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, ha ad oggetto le spese del processo e quelle di mantenimento in carcere, mentre nel caso in esame la somma richiesta a COGNOME era contenuta nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE richieste estorsive e dell’usura, istituito dalla I. 22 dicembre 1999, n. 512 e.
Con ordinanza del 26 maggio 2023 lo stesso magistrato di sorveglianza di Agrigento, in accoglimento dell’opposizione di COGNOME, ha rimesso allo stesso
il debito relativamente RAGIONE_SOCIALE sole somme di cui al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. NUMERO_DOCUMENTO, in quanto ha rilevato essere attinenti a spese processuali, mentre ha confermato il rigetto limitatamente al debito di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, in quanto emessa dall’RAGIONE_SOCIALE per conto del RAGIONE_SOCIALE sopra citato. Il magistrato ha rilevato che per tali ultimi debiti non è normativamente prevista la remissione.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il magistrato di sorveglianza non ha interpretato correttamente l’art. 6 d.p.r. n. 115 del 2002, atteso che il debito inserito nel RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto le spese legali RAGIONE_SOCIALE parti civili a suo tempo costituite nel processo penale a carico di COGNOME ed al pagamento RAGIONE_SOCIALE quali lo stesso era stato condanNOME; ne consegue che esse erano comunque spese processuali, ed un’interpretazione corretta della norma dell’art. 6 avrebbe dovuto indurre a ritenere suscettibile di remissione anche tale debito.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 4 I. 22 dicembre 1999, n. 512, dispone che “hanno diritto di accesso al RAGIONE_SOCIALE, entro i limiti RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti RAGIONE_SOCIALE: a) del delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale; b) dei delitti commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALE associazioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“.
L’accesso al fondo avviene mediante il meccanismo dell’art. 6, comma 4, della stessa legge, che ha previsto la surroga dello Stato nel credito che le parti civili
hanno nei confronti dell’imputato per il risarcimento del danno o per le spese processuali (“Il RAGIONE_SOCIALE è surrogato, quanto RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il soggetto condanNOME al risarcimento del danno”).
La giurisprudenza civile della Corte di legittimità ha affrontato la questione della natura giuridica di questo meccanismo surrogatorio ed ha ritenuto “non necessario approfondire, a fini definitori, la disamina della fattispecie e, in particolare, stabilire se si tratti di rivalsa o di regresso o di surroga, ovvero di accollo ex lege (che si ha, normalmente, quando legge ponga a carico di un soggetto l’altrui debito) e per di più cumulativo ed esterno (che ricorre quando a determinate fattispecie, principalmente al fine di rafforzare la garanzia del creditore, la legge annette l’acquisto di un nuovo obbligato, senza che sia necessaria alcuna attività da parte di quegli e quindi senza che sia necessaria l’accettazione o la dichiarazione di volerne profittare), oppure di espromissione, sempre ex lege e sempre cumulativa ed esterna” (Sez. 3, Sentenza n. 17438 del 28/06/2019, M. contro C., Rv. 654354).
Quale che sia la natura giuridica del meccanismo di surroga dell’art. 6, comma 4, I. n. 512 del 1999, il credito che entra nel RAGIONE_SOCIALE è, pertanto, un credito di diritto privato RAGIONE_SOCIALE parti civili nei confronti dell’imputato, credito che – per effetto dell’accesso al RAGIONE_SOCIALE – o subisce una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio (in quanto lo Stato diventa il creditore in luogo della parte civile originariamente titolare), oppure, come preferisce la sentenza n. 17438 sopra citata, fa nascere un rapporto autonomo dello Stato con l’originario debitore, rapporto autonomo pur se funzionalmente collegato a quello che questi ha nei confronti dell’originario creditore, atteso che “le due obbligazioni trovano causa esclusivamente nella condotta illecita del condanNOME autore del reato, sicché nei rapporti interni tra i due debitori sarà quest’ultimo a doverne rispondere in via altrettanto esclusiva e, quindi, a lui incomberà di restituire integralmente allo Stato le somme che questi sia stato tenuto a corrispondere in dipendenza di quell’illecito: e tanto in applicazione di generali principi in tema di causalità nella teoria della responsabilità”.
Il meccanismo attraverso cui opera la surroga dell’art. 6, comma 4, non comporta, pertanto, il mutamento della natura del rapporto obbligatorio, e la somma iscritta al RAGIONE_SOCIALE resta un debito di diritto privato, che ha soltanto origine nel processo penale.
Il debito “per le spese del processo e per quelle di mantenimento”, oggetto della previsione dell’art. 6 d.p.r. n. 115 del 2002, invece, non è una obbligazione civile, ma una vera e propria sanzione economica accessoria alla pena (Corte Costituzionale 6 aprile 1998, n. 98; Sez. 1, Sentenza n. 32473 del 19/06/2013, Di
Giugno, Rv. 256507; nonchè, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265).
Ne consegue che ad esso è del tutto estraneo per natura, oltre che per la lettera della norma dell’art. 6, il debito dell’imputato per le spese di parte civile, di cui si è fatto carico lo Stato mediante l’intervento del RAGIONE_SOCIALE.
Nell’interpretare la norma dell’art. 6 d.p.r. 115 del 2002 che permette al magistrato di sorveglianza di rimettere il debito, e nel respingere l’istanza del condanNOME, l’ordinanza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione del sistema RAGIONE_SOCIALE norme che lo disciplinano, e resiste RAGIONE_SOCIALE censure che le sono state mosse.
Ne consegue che il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 13 dicembre 2023.