Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29262 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di VITERBO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
dato avviso al difensore, AVV_NOTAIO, che ha depositato una nota con allegata una sentenza di questa Corte;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dallo stesso ufficio in data 26 ottobre 2023 con la quale era stata rigettata la richiesta di remissione del debito, per insussistenza delle condizioni di disagio economico, trattandosi di soggetto, sottoposto al regime dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, condannato per art. 416-bis cod. pen. con ruolo di spicco.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e il vizio della motivazione, perché non sono stati considerati la regola condotta e gli esiti degli accertamenti patrimoniali e reddituali effettuati dalla Guarda di Finanza che hanno evidenziato unicamente redditi da mercede e lavoro carcerario.
2.1. Il difensore ha depositato, con note, una decisione di questa Corte recentemente assunta nei confronti del condannato cui era stata rigettata analoga istanza di remissione del debito (Sez. 1, n. 18166 del 2024).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce: «1. Se l’interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà. 2. Se l’interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. 3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall’interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso».
Il requisito della “regolare condotta” è precisato dall’art. 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354: «8. La condotta dei condannati si considera
regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».
2.1. La giurisprudenza di legittimità è unanimemente orientata ad affermare che «in tema di remissione del debito per spese di giustizia, ai fini dell’accertamento del requisito delle disagiate condizioni economiche possono essere valorizzate le sentenze di condanna passate in giudicato dalle quali desumere, seppur approssimativamente, il valore complessivo dei profitti illeciti prodotti e, con esse, la presumibile situazione reddituale o economica del soggetto obbligato» (Sez. 1, n. 45220 del 03/11/2021, Genovese, Rv. 282454).
Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza, senza evidenziare alcun elemento di fatto tratto dagli accertamenti patrimoniali o riveniente dalle decisioni passate in giudicato circa i reati commessi e i proventi eventualmente incamerati dal condannato, ha apoditticamente affermato che, in ragione del ruolo apicale ricoperto dal condannato nell’ambito del sodalizio mafioso, deve concludersi per la inaffidabilità degli accertamenti finanziari effettuati dall Guardia di Finanza, restando esclusi da ogni possibilità di verifica i redditi illecit derivanti dalle attività svolte dall’organizzazione di appartenenza.
Il Magistrato di sorveglianza ha evidenziato, senza alcun specifico riferimento al condannato, che l’organizzazione «RAGIONE_SOCIALE» fornisce uno «stipendio» agli associati detenuti e «sostenta» le loro famiglie, nonché garantisce ai vertici la percezione dei cospicui proventi delle attività illecite, tut ciò al di fuori dell’ordinario circuito economico e finanziario tracciabile dai competenti uffici.
3.1. Orbene, si tratta di una argomentazione che non poggia sull’accertamento demandato alla Guardia di Finanza, né sull’accertamento penale irrevocabile a carico del condannato e che, per la sua genericità, non costituisce neppure un parametro idoneo a determinare se l’obbligazione sia in tutto in parte esorbitante dalle capacità patrimoniali del condannato, non essendo neppure indicato l’importo delle somme dovute.
La disponibilità economica da redditi illeciti deve emergere da elementi investigativi certi e da sentenze di condanna irrevocabili dalle quali, del resto,
deve risultare, almeno in via approssimativa, il valore economico complessivo delle condotte illecite effettivamente tenute.
Non è, in effetti, consentito presumere, soltanto in ragione della intervenuta condanna per associazione mafiosa – neppure temporalmente collocata e descritta con riferimento alle attività illecite che ne costituivano, eventualmente, il fine -, una disponibilità economica in capo al condannato tale da esonerare il giudice dalla ulteriore doverosa verifica della concreta ed effettiva incapienza redd itua le.
Anche il comportamento carcerario tenuto dal condannato, che costituisce indice normativo pienamente utilizzabile per valutare il merito dell’istanza, è stato del tutto sottovalutato.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza che, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, sani i vizi motivazionali rilevati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Viterbo.
Così deciso il 24 giugno 2024.