Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34643 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34643 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME POSCIA EVA TOSCANI
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARDINALE NOMENOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta del 12/3/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 12.3.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha provveduto su una richiesta di misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare o semilibertà), proposta da NOME COGNOME, in relazione a un ordine di esecuzione sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., con un residuo di pena da espiare di due anni, un mese e venticinque giorni di reclusione e 14.000 euro di multa.
L’ordinanza premette che l’istante Ł stato condannato a cinque anni di reclusione, perchØ, in concorso con altri tra cui il fratello NOME, cedeva cocaina a terzi, in Barrafranca dal 2018 al 2021. Dà atto anche che, dal certificato del casellario giudiziale di COGNOME, risultano venti iscrizioni dal 1996 al 2023 e che pendono dinanzi all’autorità giudiziaria tre processi, uno del 1998 per oltraggio a pubblico ufficiale, uno del 2000 per ricettazione con sentenza di condanna in primo grado e uno del 2023 per evasione. Inoltre, le forze dell’ordine hanno comunicato che nel 2020 Ł stato arrestato in custodia cautelare per associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che nel 2023 Ł stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari e che per sette mesi nel 2024 Ł stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
I giudici evidenziano, altresì, che COGNOME lavora come amministratore unico di una società con contratto a tempo indeterminato, che la convivente Ł disponibile ad accoglierlo presso il proprio domicilio e che l’Uepe non ha fornito la relazione richiesta perchØ l’istruttoria Ł ancora in corso.
Ciò premesso, il Tribunale, rilevando la inammissibilità della detenzione domiciliare per i limiti di pena, ritiene che le altre misure non possano essere concesse al condannato, considerata la gravità del recente reato per cui deve scontare la condanna, i suoi consistenti precedenti giudiziari e di polizia, l’assenza di informazioni sulla sua eventuale revisione critica, l’ambito familiare nel quale ha delinquito con il fratello NOME. Di conseguenza, pur
tenendo presente l’esistenza di un rapporto di lavoro, la giudica recessiva e rigetta l’istanza.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 47, 47ter e 50 ord. pen. nonchØ la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso censura, in primo luogo, che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto che il 4.3.2025 il magistrato di sorveglianza di Palermo aveva concesso centottanta giorni di liberazione anticipata. La valutazione di questo periodo avrebbe comportato la rideterminazione della pena in misura inferiore ai limiti di due anni, con la conseguente possibilità in astratto di applicare anche la detenzione domiciliare.
Quanto, poi, all’affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di poter decidere anche senza la relazione dell’Uepe, benchØ la valutazione sul nucleo familiare, sul lavoro e sulla revisione critica dovesse necessariamente passare attraverso l’Uepe stesso. Ciò nonostante, i giudici non hanno ritenuto di acquisire il necessario atto istruttorio.
Peraltro, l’ordinanza ha fatto riferimento in senso sfavorevole anche al fratello NOME, trascurando di considerare che questi vive in un comune diverso da quello del ricorrente.
Di fatto, il rigetto dell’istanza Ł stato basato sui soli precedenti del condannato e non ha tenuto conto della condotta attuale di vita di COGNOME.
Con requisitoria scritta trasmessa il 2.7.2025, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che il Tribunale di sorveglianza ha svolto una valutazione senza avere a disposizione la relazione specifica dell’Uepe, che avrebbe dovuto verificare, in particolare, anche i profili di idoneità dell’attività lavorativa e del contesto familiare in cui lo stesso istante si trova a vivere; di conseguenza, la decisione appare apodittica e contraddittoriamente argomentata, in assenza di una specifica valutazione di tutti gli aspetti della richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, con particolare riguardo al secondo degli argomenti spesi nell’unico motivo di cui si compone, che assume rilievo assorbente.
Si intende fare riferimento al fatto che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta Ł stato assunto in mancanza della relazione dell’Uepe.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l’onere di acquisire di ufficio la relazione sull’osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua in quanto l’osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta per l’accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti (Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209 – 01).
Di conseguenza, Ł stato affermato che l’acquisizione della relazione può richiedere, se del caso, anche il rinvio dell’udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull’interessato (Sez. 1, n. 48678 del 29/9/2015, Correnti, Rv. 265428 – 01; Sez. 1, n. 10290 del 2/3/2010, Trif, Rv. 246519 – 01).
¨ vero che le sentenze sopra citate riguardavano il caso di istanza proposta da soggetto recluso, ma Ł vero anche che il caso dell’istanza di misura alternativa che sia proposta da soggetto in libertà non autorizza una conclusione diversa.
L’art. 47, comma secondo, ord. pen., infatti, prevede che il provvedimento in materia di affidamento in prova al servizio sociale Ł adottato sulla base dei risultati della osservazione
della personalità ‘mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna, se l’istanza Ł proposta da soggetto in libertà’.
Sotto questo profilo, l’art. 72, comma 2, ord. pen. prevede, alla lett. b), che gli uffici di esecuzione penale esterna ‘svolgono le indagini socio-familiari e l’attività di osservazione del comportamento per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati’ e, alla lett. c), che ‘propongono all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare’.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza dà atto di avere esso stesso richiesto la relazione all’Uepe, il quale, però, non l’ha fornita ‘avendo l’istruttoria in corso’.
Si tratta, pertanto, di verificare se nell’ordinanza impugnata i giudici abbiano dato congruamente conto dei motivi per cui, pur avendo richiesto l’intervento dell’Uepe, hanno poi ritenuto di potere decidere sull’istanza di misura alternativa anche senza disporre dei risultati di quell’intervento.
In questa prospettiva, deve ritenersi che la motivazione del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta sia contraddittoria.
BenchØ affermi espressamente di potere valutare l’istanza anche senza le informazioni dell’Uepe, il provvedimento, dopo avere evidenziato, quali elementi negativi, la gravità del recente reato da eseguire nonchØ la consistenza dei precedenti e dei carichi pendenti di COGNOME, aggiunge che il pur positivo elemento del rapporto di lavoro non consente l’affidamento, in ‘assenza di informazioni sulla revisione critica’ e tenuto conto dell’ambito familiare che tuttavia valuta in base al solo dato che il fratello dell’istante sia stato condannato per i medesimi fatti delittuosi commessi in concorso.
Di conseguenza, il Tribunale di sorveglianza annette decisiva rilevanza sfavorevole nei confronti del condannato a due profili su cui il supporto qualificato dell’ufficio di esecuzione penale esterna avrebbe potuto offrire elementi di conoscenza e di valutazione.
La concessione della misura, infatti, implica sia l’avvio di una revisione critica dei propri comportamenti in un’ottica di rieducazione del reo, sia la possibilità da parte del condannato di avvalersi durante la prova di risorse – tra cui, in particolare, anche quelle di tipo familiare che gli siano di ausilio in un eventuale percorso trattamentale extramurario.
Si tratta di requisiti in ordine ai quali il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto prescindere dalla relazione dell’Uepe – incaricato per legge dello svolgimento delle ‘indagini socio-familiari’ e della ‘attività di osservazione del comportamento’ dei condannati – sicchØ la motivazione dell’ordinanza che ne riconosce l’importanza, ma decide senza disporre dello strumento che ne avrebbe consentito l’apprezzamento, Ł da considerarsi del tutto incongrua.
Alla luce di quanto fin qui osservato, consegue, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, per un nuovo esame che sia preceduto dall’acquisizione e dalla conseguente valutazione della relazione dell’Uepe.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.
Così Ł deciso, 26/09/2025