Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30232 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30232 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Messina il 27/12/1957
avverso l’ordinanza emessa il 14/01/2025 dal Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni GLYPH la memoria dell’Avv. NOME COGNOME COGNOME difensore di fiduc dell’indagato, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con cui è stata appli misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di COGNOME r gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere finalizz commissione di reati di falso, abuso d’ufficio, corruzione e concussione; si con creazione di un sistema di assegnazione – parallelo e illecito – degli alloggi dei magazzini dell’ente regionale Aterp (Ente gestore degli alloggi di edilizia res pubblica nel territorio calabrese) ovvero un sistema di assegnazione diretta in vi di norme e regolamenti.
Come corrispettivo l’indagato avrebbe ricevuto denaro e altre utilità.
Dell’associazione criminale avrebbe fatto parte NOME COGNOME, consigliere comunale, che sarebbe stato il promotore del sodalizio, mentre NOME, funzionario dell’ufficio patrimoni, avrebbe preso parte al gruppo curando le pratiche segnalate dal politico.
Il titolo cautelare ha ad oggetto anche il reato di calunnia (capo 14) in cui si contes all’indagato, in concorso con altri, di avere simulato, al fine di assicurare l’impuni NOME COGNOME per il reato di cui al capo 13 (corruzione a carico di COGNOME), tracce del del nei riguardi di NOME COGNOME.
NOME COGNOME soggetto dalla cui denuncia l’indagine è stata originata, aveva riferito di avere appreso da un’assegnataria sfrattata di avere essa ricevuto il possesso dell’immobile dopo aver pagato una somma di denaro a Celi.
Il ricorrente, insieme a COGNOME e a tale COGNOME, avrebbe “prodotto” una missiva del 19.10.2022, a firma dello stesso COGNOME, indirizzata per conoscenza al commissario straordinario Aterp e al direttore amministrativo, in cui veniva dato atto che in da 25.1.2021 COGNOME aveva ceduto a COGNOME quattro chiavi relative ai garage in uso all’Aterp per le procedure di sgombero tra cui quello oggetto di occupazione, omettendo invece di affermare come le chiavi fossero state date in precedenza da COGNOME a tale “COGNOME” al fine di consentire a questi di occupare l’immobile, così simulando a caric di COGNOME le tracce del delitto di corruzione.
All’indagato erano stati contestati anche due reati di abuso d’ufficio ai capi 12-18.
I fatti oggetto delle due imputazioni, in ragione dell’abrogazione della fattispecie cui all’art. 323 cod. pen., sono stati ricondotti al reato di omissione di atti di uffic ragione dei limiti edittali che non consentono l’applicazione delle misure cautelari sensi degli art. 278 e 280 del codice di rito, venivano espunti dal titolo cautelare” (c testualmente il Tribunale a pag. 1 della ordinanza impugnata)
Si tratta di fatti che sono valorizzati al fine della prova della partecipazione associazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando sei motivi.
Vi è una premessa con cui si descrive lo stato di inefficienza e di emergenza dell’ente derivanti dalla occupazione senza titolo degli alloggi e dalla carenza di personale e s puntualizza come detto stato fosse stato denunciato dal ricorrente con due relazioni del 7.8.2020 e del 20.2.2020- indirizzate al Commissario straordinario dell’Ente.
Si aggiunge, da una parte, che ad Albino non sarebbero mosse contestazioni formali e condotte commissive e che la misura sarebbe giustificata richiamando le “situazioni non risolte” e, dunque, comportamenti omissivi, e, dall’altra, che il titolo cautel sarebbe costituito da un provvedimento generale finalizzato a colpire la inefficienza amministrativa e politica senza individuare responsabilità personali penali.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo.
Si assume che il titolo cautelare nei riguardi di NOME Sergio, promotore del sodalizio criminale, sarebbe stato annullato (si tratta di un provvedimento del quale non si conosce la motivazione) e che, dunque, il titolo nei confronti dell’indagato non avrebbe più ragione d’essere.
2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazione quanto ai reati di cui ai capi 12 (omessa comunicazione della disponibilità di un alloggio, in relazione alla quale si assume che vi sarebbe la prova che la comunicazione fosse stata invece effettuata) – 18 (omessa attivazione della procedura di risoluzione di un contratto); si tratta, come detto, di fatti originariamente suss nel reato di abuso d’ufficio e successivamente riqualificati in quello di omissione di a di ufficio.
Si sostiene che le contestate omissioni non sarebbero sussistenti e che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe avuto il potere di “introdurre una nuova contestazione per fatti che la legge non considera più reati”.
2.3. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di gravit indiziaria per il reato di calunnia.
Vengono ricostruiti i fatti e si afferma, da una parte, che i carabinieri fossero gi conoscenza che era il COGNOME a detenere le chiavi e ad averle consegnato al COGNOME (conversazione del 14.9.2022 tra COGNOME e il Maresciallo COGNOME) e, dall’altra, che Tribunale avrebbe fatto erroneamente derivare i gravi indizi di colpevolezza sulla base di una conversazione tra lo stesso COGNOME e gli altri presunti associati, da c emergerebbe la volontà di accusare COGNOME delle detenzione illegittima dei locali da parte di COGNOME.
Secondo il ricorrente, invece, quelle conversazioni non rivelerebbero una volontà calunniatrice ma solo l’intenzione di Albino di risolvere la vicenda attraverso il tentat di ottenere, con una serie di atti, la riacquisizione dei locali.
Nelle conversazioni, sì evidenzia, vi sarebbe solo una dichiarazione con cui COGNOME minaccerebbe, forse per rabbia, di indicare COGNOME come possessore delle chiavi, ma nessuna delle persone presenti avrebbe assecondato detto proposito.
2.4. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge quanto alle esigenze cautelari e al pericolo di recidiva.
NOME sarebbe stato già in pensione al momento dell’arresto e successivamente si sarebbe dimesso da ogni incarico presso l’Aterp che, peraltro, avrebbe revocato il rapporto di consulenza.
Si aggiunge che non sussisterebbe nessun pericolo di inquinamento probatorio, che sarebbe decorso il termine di durata delle indagini preliminari, che l’ordinanza emessa
nei riguardi di NOME sarebbe stata annullata e che il ricorrente non è sottoposto ad altri procedimenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al sesto motivo di ricorso.
I primi cinque motivi, relativi al giudizio di gravità indiziaria, sono inammissibi
2.1. Il Tribunale, con una motivazione congrua, ha ricostruito i fatti e valut correttamente il quadro indiziario.
Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente, quanto al re associativo:
a fare riferimento ad un provvedimento di annullamento, di cui non è dato sapere alcunchè, emesso nei confronti di altro correo;
a negare, in modo assertivo, la valutazione dei comportamenti omissivi contestati e valorizzati, in realtà, dal Tribunale non per porre a fondamento del titolo cautelare reato diverso rispetto a quello oggetto della domanda cautelare (sul punto cfr. pag. 1 della ordinanza impugnata in cui si chiarisce che i delitti di omissione di atti di uf sono stati “espunti” dal titolo cautelare), quanto, piuttosto, per colorare di signif il fatto associativo per il quale si procede;
a contestare il potere di riqualificazione giuridica del Giudice per le indag preliminari senza specificare alcunchè;
a non confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Non diversamente, è inammissibile anche il motivo di ricorso relativo al delitto d calunnia, essendosi limitato il ricorrente a sollecitare una diversa e non consentit ricostruzione dei fatti e a sollecitare una diversa valutazione del contenuto el conversazioni intercetatte
2.2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l’ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli ado dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148).
In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelar personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’
rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautela ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.
Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’al l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), COGNOME, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840). L’erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di c all’art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se s traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne’ la ricostruzione di fa l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevan concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, COGNOME, Rv. 201177).
3. E’ invece fondato il sesto motivo di ricorso.
3.1. In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, l’attualità del pericolo reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell’imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all’amministrazione.
In particolare, il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità soci dell’incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condo addebitata.
Tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dov il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere probabile da una permanente posizione soggettiva dell’agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell’ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condott
antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e val di appartenenza del reato commesso.
3.2. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
A fronte di specifici motivi, il Tribunale, senza spiegare nulla in concreto, si è limi infatti ad affermare, da una parte, che l’avvenuto pensionamento del ricorrente non
assumerebbe rilievo in ragione dei contatti intessuti negli anni dal ricorrente all’int dell’ambiente di lavoro, e, dall’altra, che, in ragione della personalità dell’indag
sarebbe necessaria una misura idonea a scongiurare il il pericolo di condizionamento
“sub specie di concorso morale, che teoricamente potrebbe essere attuato anche a distanza” e che non potrebbe essere scongiurato con una misura meno afflittiva.
Si tratta di una motivazione viziata.
4. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto.
Il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà un nu giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della
misura adottata.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19 maggio 2025
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