Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23517 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23517 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il 30/03/1967
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità
del ricorso.
Udito il difensore, avvocato NOME COGNOME del foro di Marsala, il quale insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 gennaio 2025, il Tribunale di Palermo ha confermato la decisione dell’8 gennaio 2025, con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, contestato ai capi 47), 48) e 50) della incolpazione provvisoria. Ha escluso, invece, la sussistenza dell’aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e che ricorresse il pericolo di inquinamento delle prove ritenuti dal G.i.p., confermando la necessità della misura custodiale atteso il forte rischio di reiterazione del reato e l’insufficienza di misure meno afflittive anche se presidiate da braccialetto elettronico, visto lo spessore criminale dell’indagato dimostrato dai precedenti specifici.
All’indagato era stato contestato:
capo 47) il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, commi 1 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per essersi, unitamente a COGNOME Rocco (quale fornitore) , NOME COGNOME (intermediario del fornitore), NOME COGNOME (trasportatore), Firenze NOME (intermediario di parte acquirente unitamente a NOME COGNOME, cessionario di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di circa 1 chilogrammo a fronte della dazione di complessivi euro 30.000, di cui euro 1000 quale compenso per la mediazione), destinata alla successiva rivendita a terzi.
Fatto commesso, per il COGNOME con recidiva reiterata infraquinquennale, a Campobello di Mazzara in data 2 settembre 2023;
capo 48) per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 perché, in concorso con COGNOME Rocco, NOME NOME, COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOMECOGNOME NOME quale fornitore, poi sostituito da COGNOME NOME a seguito del suo arresto, avvalendosi di NOME per il trasporto e la materiale consegna dello stupefacente, COGNOME NOME quale intermediario del fornitore e Firenze NOME e COGNOME NOME quali intermediari di parte acquirente) illecitamente detenuto e ceduto a Ferro Cosimo un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di un chilo circa a fronte della dazione di circa euro 31.000, destinata alla successiva rivendita a terzi. Fatto commesso a Gela e a Campobello di Mazara in data 3 novembre 2023, per NOME COGNOME con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale;
capo 50) per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 perché, in concorso con COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME e NOME
NOME quale fornitore, avvalendosi di COGNOME NOME per il trasporto dello stupefacente, NOME quale intermediario del fornitore e NOME NOME e COGNOME NOME quali intermediari di parte acquirente) illecitamente detenuto e ceduto a NOME NOME un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di un chilo e seicento grammi circa a fronte della dazione di euro 32.000, destinata alla successiva rivendita a terzi. Fatto commesso a Gela, Agrigento e Campobello di Mazara in data anteriore e prossima al primo dicembre 2023, per COGNOME con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale;
Contro l’ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame, il difensore dell’indagato ha proposto tempestivo ricorso.
2.1. Il ricorrente con l’unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione operata dal Tribunale circa la sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa e circa la adeguatezza della misura. Sostiene che l’ordinanza impugnata, una volta esclusa l’aggravante della quantità rilevante e l’assenza del rischio di inquinamento delle prove, avrebbe dovuto fornire una motivazione di gran lunga più congrua in ordine alla esigenza di imporre la custodia cautelare in carcere. Invece, in ordine al rischio di reiterazione dei reati, violando il disposto dell’art. 274 lett. c) cod.proc.pen., Tribunale aveva formulato un giudizio prognostico ancorato ad un pericolo astratto e/o meramente ipotetico, ovvero a un generico riferimento alla mera eventualità di probabili seguìti delittuosi. In sostanza, ci si era basati su indici meramente congetturali e non realmente sussistenti e attuali, così imponendo la custodia in carcere in ipotesi non relativa alla cessione di un ingente quantitativo di stupefacente, attribuito a soggetto non inserito nel contesto del narco traffico, in violazione del principio secondo cui la custodia cautelare in carcere va considerata la extrema ratio tra le misure cautelari personali.
2.2. Quanto poi alla possibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari aggravati dall’uso del braccialetto elettronico, il ricorrente deduce che il relativo diniego era stato basato sulla affermazione della sua insufficienza in quanto il presidio garantirebbe solo una tempestiva segnalazione delle prescrizioni correlate agli arresti domiciliari, ma non certo la loro violazione. Tali affermazioni vengono censurate in quanto, la prima, totalmente apodittica, non risultando, né dal pur nutrito certificato penale del Messina COGNOME, né da altri possibili concreti elementi, che lo stesso potesse incorrere in violazioni di prescrizioni relative a misure applicate, evenienza mai avvenuta in passato; la seconda, relativa al fatto che il braccialetto elettronico non possa per sua natura impedire la commissione di reati, addirittura incomprensibile.
Il Procuratore Generale, con memoria depositata, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
3.1. Il difensore del ricorrente, in sede di discussione orale, ha ribadito la richiesta di annullamento, illustrandone i motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il motivo di ricorso lamenta l’insussistenza delle esigenze cautelari e l’eccessività della misura prescelta. Si addebita alla ordinanza impugnata di aver operato un automatismo non consentito tra contestata gravità del reato e misura cautelare scelta, senza considerare che, in concreto e proprio a seguito della valutazione dello stesso giudice del riesame, i fatti di intermediazione del narcotraffico sono stati privati dell’aggravante della ingente quantità e risultano riferiti ad un soggetto estraneo al contesto associativo, oltre ad essere circoscritti a tre episodi risalenti ad un anno prima dell’adozione della misura custodiale in carcere.
L’ordinanza impugnata, in presenza di una contestazione per plurime violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ha argomentato in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione del reato, facendo riferimento a un pericolo attuale e concreto di recidiva dei delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, in linea con gli orientamenti di legittimità relativi al tema in esame, desunto dalla personalità dell’indagato, il quale è gravato da diversi precedenti penali specifici, anche per il delitto di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché sulla gravità della condotta di intermediario per l’acquisto di considerevoli quantitativi di droga pesante, effettuato con modalità che presuppongono una meticolosa e accurata programmazione, nonché una efficiente e collaudata organizzazione, circostanze indicative dell’inserimento dell’indagato in un contesto criminale dedito in maniera professionale al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
In particolare, il Tribunale ha osservato che il Gip, dopo aver effettuato rinvio per relazione al contenuto del decreto di fermo emesso dalla Procura di Palermo il 13 dicembre 2024, aveva indicato, effettuando una autonoma valutazione sul punto, i contenuti di alcune conversazioni oggetto di captazione ritenute significative per ciascuno degli indagati. Ha dato atto che il procedimento costituisce l’esito di una complessa attività investigativa, articolatasi in captazione
di conversazioni telefoniche tra presenti, in servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché nell’esecuzione di misure precautelari (arresti in flagranza) e di sequestro). Era stata così accertata l’esistenza e l’operatività un’associazione finalizzata al traffico di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente del tip cocaina avente base operativa a Porto Empedocle e Canicattì. In tale contesto era emersa la figura di NOME COGNOME COGNOME, il quale interagiva con l’esponente di vertice del predetto sodalizio, NOME, mantenendo con quest’ultimo costanti rapporti volti a pianificare e definire la qualità e quantità della sostanza stupefacente oggetto di traffico; quanto al capo 47 dell’incolpazione, a partire dal 25 luglio 2023, erano stati accertati diversi contatti ed incontri fra NOME e COGNOME COGNOME, anch’esso ritenuto intraneo al sodalizio, e l’odierno ricorrente, il quale unitamente a Firenze NOME oltre a discutere del debito di un soggetto per il mancato pagamento di due chili di cocaina, avviava delle trattative per una fornitura periodica di sostanza stupefacente. Dopo aver incontrato Firenze e Messina COGNOME NOME, il Parla contattava il fornitore COGNOME NOME informandolo che vi erano dei potenziali clienti della zona del trapanese interessati all’acquisto periodico di quantitativi significativi di cocaina e il COGNOME si diceva disponibil vendere lo stupefacente al prezzo di euro 32.000 al chilo. Analogamente, il Tribunale riferisce di un’ulteriore incontro con il Firenze ed il NOME COGNOME nel corso del quale il Parla contattava nuovamente COGNOME precisando ulteriori dettagli sulla fornitura di quattro chili di cocaina da consegnare in un’unica soluzione. Si dà anche atto di conversazioni successive, del 22 agosto 2023, in cui Parla cercava di convincere COGNOME a ridurre ancora il prezzo fissato di 29.000 euro al chilo; ancora nella conversazione del 24 agosto 2023, Parla si reca a Castelvetrano ed incontra a Firenze NOME e NOME COGNOME NOME, con i quali discute dell’affare in corso relativamente all’acquisto di stupefacente da parte del Grillo e tutti decidono, su proposta di COGNOME, di recarsi personalmente da colui che era interessato all’acquisto presso l’azienda agricola ubicata in località ” INDIRIZZO“, dove lavorava NOME. Nel corso di ulteriori conversazioni, Parla, ancora una volta, informa il sodale COGNOME COGNOME di ulteriori accordi conclusi con il Firenze e con NOME COGNOME, riferendo che stava procedendo alla prima spedizione di un chilo di sostanza stupefacente, ma che gli acquirenti sarebbero stati interessati a quantità pari ad almeno tre chili al mese. La consegna della droga inizialmente programmata per il 31 agosto 2023, veniva rinviata per un impegno familiare del Parla, che comunica l’imprevisto a Messina Denaro e quest’ultimo, mostrandosi un po’ indisposto, faceva presente che il giorno 1° settembre sarebbe stato l’acquirente ad avere un impegno, essendo il compleanno della moglie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ragione di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse la prova in ordine agli accordi intervenuti fra gli indagati quanto alla qualità e quantità della
sostanza e anche in ordine al prezzo, per cui non rilevava che gli operanti di PG non avessero osservato in concreto la traditi° della sostanza stupefacente e ciò in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. Le conversazioni captate e i contatti osservati dal 6 settembre 2023 avevano dimostrato che, in particolare il 13 settembre 2023, Parla NOME aveva contattato COGNOME NOME per avvisarlo che COGNOME NOME e Firenze NOME si stavano organizzando per acquistare almeno due chili di sostanza stupefacente e per informarsi se lo stesso fosse in grado di soddisfare le richieste dell’acquirente. Grillo assicurava il Parla sul punto e dopo un paio d’ore il Grillo comunicava al Parla che il prezzo che avrebbe potuto applicare per un ordinativo di almeno due chili, con consegne fino a Campobello di Mazara, era di euro 30.000 al chilo. Erano poi seguiti i contatti nel corso dei quali il Parla tentava di convincere Grillo ad applicare un prezzo inferiore, facendogli presente che la parte acquirente era disponibile ad acquistare tre o quattro chili di sostanza ma ad un prezzo inferiore a quanto prospettato. La mattina del 2 ottobre 2023, NOME NOME contattò NOME NOME per comunicarle il prezzo finale pattuito comprensivo di trasporto, ovvero euro 32.000. Seguiva un’ulteriore conversazione nel corso della quale il Parla invitava il Firenze a far presente all’acquirente che l’offerta era conveniente, considerato che sarebbe stato il fornitore ad occuparsi del trasporto e quella stessa sera il Parla riferiva l medesima circostanze anche a COGNOME NOME, ribadendo che il prezzo era fissato in euro 32.000. Dalla conversazione era quindi emerso che Messina Denaro e Firenze, quali intermediari, avevano un piccolo margine di guadagno. Ancora il 22 ottobre 2023, veniva captato un dialogo nel corso del quale il Firenze comunicava al Parla che il quantitativo di stupefacente era di un chilo e non di due come in precedenza indicato, suscitando la reazione di scontento di quest’ultimo. Verso la fine di ottobre l’accordo venne raggiunto per la consegna a fine mese di un quantitativo pari ad un chilogrammo per un prezzo di euro 28.000; si rendevano dunque necessarie ulteriori trattative che venivano portate avanti sempre da Firenze a Messina Denaro perché l’acquirente non intendeva accettare il nuovo prezzo preteso dal COGNOME. Il 29 ottobre Parla comunicò a Messina Denaro il prezzo definitivo applicabile pari a euro 31.000, sottolineando il carattere concorrenziale dello stesso ed invitando gli interlocutori a convincere l’acquirente a corrispondere euro 500 in più, in modo da dividersi almeno 500 euro l’uno. Poco dopo, Messina COGNOME e NOME NOME tentavano invano nuovamente di ottenere un ulteriore ribasso sul prezzo, asserendo che l’acquirente non era soddisfatto della somma richiesta. Dalla conversazione del 30 ottobre 2023, si evinceva l’intervenuta conclusione dell’accordo, con consegna pattuita per il 10 novembre 2023. Attraverso un apposito servizio di polizia giudiziaria, il 10 dicembre 2023, veniva fermato il veicolo Citroen Picasso con alla guida Fasulo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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NOME. All’esito della perquisizione, gli operanti di PG rinvenivano, all’interno di un vano realizzato artigianalmente sotto il sedile lato passeggero, due involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 1637 grammi. La mattina del 5 dicembre, a fronte della pubblicazione su talune testate giornalistiche della notizia dell’arresto del corriere gelese COGNOME NOME, Parla inviava a Firenze NOME alcuni screenshot dell’articolo di stampa ed il Firenze si mostrava infastidito per non essere riuscito a concludere l’affare con l’acquirente finale. Nella fattispecie in esame, anche con riferimento all’episodio di cui al capo 50 dell’incolpazione, era dunque emersa l’intervenuta conclusione dell’accordo fra Firenze e COGNOME quale intermediari dell’acquirente finale, NOME e NOME, per parte venditrice, in ordine al quantitativo di droga e al prezzo. Pertanto, a nulla rilevava che la consegna non fosse materialmente avvenuta a seguito dell’arresto del corriere e del sequestro della sostanza stupefacente
A riprova della spiccata pericolosità sociale dell’indagato e della sua indifferenza ai precetti dell’ordinamento, il Tribunale ha rilevato che l’attivit illecita contestata costituiva la principale fonte di reddito, posto che la stessa non si era interrotta neanche in seguito agli arresti del corriere COGNOME e del fornitore COGNOME. La prognosi sul pericolo di reiterazione è stata dunque negativa e l’elevata spinta criminogena ha indotto verso la scelta della assoluta restrizione di movimento in carcere, anche alla luce dei significativi limiti edittali di pena previsti, alla conseguente non concedibilità di alcun beneficio ed alla prognosi negativa sul rispetto di prescrizioni derivante dalla spregiudicatezza dimostrata dall’indagato.
L’inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede è stata ritenuta alla luce della particolare capacità di organizzare forniture periodiche di stupefacente del tipo cocaina, interagendo con esponenti di vertice dell’organizzazione di narcotrafficanti, posto che la presenza del dispositivo varrebbe solo al fine di segnalare tempestivamente l’allontanamento dal luogo indicato quale domicilio, ma non la violazione in sé considerata per cui si tratterebbe di misura aggirabile mediante la sofisticata e capillare organizzazione criminosa dimostrata dall’istante.
Le motivazioni addotte dal Tribunale non sono censurabili in questa sede di legittimità perché congrue, logiche e coerenti. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, in tema di misure cautelari personali, deve essere ricordato che alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbi
dato adeguatamente conto delle ragioni e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828).
8. Si tratta di un controllo di logicità realizzato “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; alla Corte non è attribuito alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’att impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente ai requisiti della esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’at impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
Per quanto attiene alla verifica dell’esistenza di elementi indicativi di un concreto pericolo di reiterazione del reato, si è avuto modo di rilevare, a seguito degli interventi modificativi apportati dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 (l’art. 2 lett. a) della legge suddetta ha disposto che all’art. 274. lett. c) cod. proc. pen. dopo la parola “concreto” siano inserite le parole “e attuale”), che (Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, Rv. 264688), l’attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, con la conseguenza che non è più sufficiente ritenere – in termini di certezza o di alta probabilità – che questi torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere negli stessi termini di certezza o di alta probabilità – che gli si present effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti (v. anche, Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 266999).
Si è però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di
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concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, COGNOME, Rv. 279122; Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, COGNOME, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, COGNOME, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269684), dovendosi quindi escludere in presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere affermato qualora – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, senza la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, con la conseguenza che il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere anche quando l’indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 2474 del 08/11/2024, dep. 2025, Greco; Sez. 3, n. 47644 del 05/12/2024, Sitzia; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, lordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).
10. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, dunque, presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati che può però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell’indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonché su altri elementi obiettivi ch consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale.
Nel caso in esame, il Tribunale cautelare ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali era sussistente il pericolo che l’indagato reiterasse la commissione di reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, in ragione della capillare organizzazione che si è dato nell’attività di reperimento ed intermediazione di considerevole quantitativo di sostanza stupefacente di cui disponeva e delle concrete modalità del fatto, indicative del solido inserimento di costui in una estesa rete criminale dedita al narcotraffico; il Tribunale ha evidenziato, alle pagine da 3 a 13, ove è stato trattato il tema dei gravi indizi di colpevolezza, il dettaglio delle concrete relazioni intrattenute dal NOME COGNOME con soggetti indicati nella contestazione provvisoria, che costituiscono fatti concreti e non congetture relative alla particolare rilevanza della intermediazione svolta, tanto da costituire l’attività principale se non l’unica svolta dal ricorrent anche considerando, sotto il profilo della personalità, la presenza di precedenti penali specifici, per reati analoghi a quelli per cui si procede ed anche per quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
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L’ordinanza impugnata, avendo pertanto ancorato a specifici elementi concreti il periculum libertatis, risulta, sul punto, del tutto immune da censure e trova completamento, sotto il profilo dell’attualità, nelle affermazioni secondo cui, seppur le condotte siano riferibili al 2023, il modus operandi, che non ha risentito neanche dell’attività di polizia giudiziaria spiegata su altri soggetti appartenenti alla medesima organizzazione, escludono una prognosi di volontaria astensione dal crimine da parte dell’ indagato.
12. Anche sotto il profilo della scelta e della valutazione di adeguatezza della misura custodiale i rilievi mossi dal ricorrente sono manifestamente infondati, avendo il Tribunale ritenuto l’inidoneità di misure non custodiali, che gli avrebbero consentito di approfittare degli ampi margini di libertà alle stesse connessi per commettere nuovamente reati analoghi, nonché l’inidoneità degli arresti domiciliari perché anche detta misura, seppur applicata con mezzo elettronico di controllo, non avrebbe scongiurato il pericolo di condotte analoghe in ambito domestico, avvalendosi dei consolidati legami con la rete criminale cui ha mostrato di fare costante riferimento. Il provvedimento impugnato appare, in definitiva, sufficientemente motivato anche sotto il profilo della adeguatezza della misura applicata, collegata alla concreta inidoneità di ogni misura meno afflittiva di quella più grave a contenere il pericolo di reiterazione del reato (Sez. 3, n. 7782 del 20/01/2021, COGNOME; Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015, Jabbar, Rv. 264261).
Una motivazione, quindi, ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
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ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma I
ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso in Roma, il 29 maggio 2025.