Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25841 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25841 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 23/09/1993
avverso l’ordinanza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il
Tribunale di Torre Annunziata rigettava la richiesta avanzata da NOME
COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato
giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate nei punti A, B, C e D del provvedimento impugnato.
Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione, non risultavano omogenee e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, a una
ex preordinazione criminosa, rilevante
artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che dalle
motivazioni delle sentenza «non emerge alcun elemento da cui possa desumersi che il prevenuto nel momento in cui commetteva il primo dei reati di cui
si chiede l’applicazione delle continuazione (furto), sapesse se e quando avrebbe commesso quelli successivi (due furti aggravati, una tentata rapina, porto di
armi, falsa attestazione a un pubblico ufficiale)».
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di NOME COGNOME, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.