Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1860 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1860 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Polistena il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria;
sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME Ł stato destinatario della misura cautelare personale della custodia in carcere, giusta ordinanza del 18 marzo 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo C.1), con contestazione aperta da febbraio 2021, nonchØ per due reati fine (capi C.3 e C.5), commessi nel mese di maggio del 2021.
NOME Ł stato ritenuto partecipe di un sodalizio di narcotrafficanti con sede operativa nei centri di Platì e Caulonia, nella provincia di Reggio Calabria, del quale costituiva uno stabile canale di vendita delle sostanze stupefacenti sulle piazze di spaccio in Sassuolo e nel modenese.
Agli inizi del mese di maggio del 2021 l’indagato acquistava dai trafficanti attivi in Calabria una partita di gr. 303 di cocaina, destinata al mercato modenese, che veniva trasportata a Sassuolo da due corrieri, intercettati sull’INDIRIZZO, all’altezza del comune di Zagarolo, e tratti in arresto, con sequestro della sostanza (capo C.3); qualche settimana dopo, COGNOME riceveva sul territorio modenese una nuova partita di cocaina, del peso di gr. 320 (capo C.5).
L’ordinanza genetica, con decisione del 20 giugno 2025, Ł stata annullata limitatamente al reato associativo dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che ha confermato nel resto la custodia in carcere.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’omessa valutazione di un dato decisivo, incidente sul pericolo di
reiterazione criminosa e sul giudizio di adeguatezza di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere, rappresentato dal piø recente trasferimento dell’indagato, a seguito di espiazione della pena irrogatagli per fatti di analoga natura, dal territorio modenese, ove si erano localizzate le condotte criminose, ad Anoia, nella provincia reggina.
Con successiva memoria del 10 dicembre 2025, trasmessa in replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, il difensore del ricorrente ha insistito nel dedurre vizio di motivazione in ordine all’attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, nonchØ all’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, in considerazione del tempo trascorso dai fatti e dell’allontanamento volontario dell’COGNOME dal contesto ambientale in cui sono maturate le condotte illecite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
L’ordinanza impugnata ha congruamente motivato sulla ricorrenza, a dispetto del tempo decorso dai fatti, di un pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa specifica, non fronteggiabile con misure diverse dalla custodia in carcere, enucleandolo dalla natura delle condotte illecite accertate, aventi ad oggetto transazioni su consistenti quantitativi di cocaina, dalle relazioni intessute con contesti organizzativi dediti al narcotraffico, dalla personalità dell’indagato (gravato da numerosi precedenti penali, tra cui una condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), dal contegno assunto in tempi successivi ai fatti, in costanza della sottoposizione nell’anno 2022 a misura alternativa alla detenzione, allorquando si rendeva finanche irreperibile.
Il Tribunale, con motivazione logica ed esente da censure, ha concluso per l’inadeguatezza della misura ex art. 284 cod. proc. pen. ad impedire che NOME continui ad attendere dal domicilio ai traffici illeciti, avendo le indagini disvelato l’attitudine dell’indagato a servirsi di mezzi di comunicazione a distanza, quali chat Whatsapp e chiamate Voip, per pattuire l’acquisto delle partite di droga.
I giudici del riesame hanno formulato una prognosi negativa sulla propensione del detenuto a conformarsi alle prescrizioni della misura domiciliare, traendo argomenti dal provvedimento con cui in data 29 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia gli negava il beneficio della liberazione anticipata per il periodo aprile – dicembre 2022, in ragione del comportamento inaffidabile e dell’assenza di un’effettiva volontà di assoggettarsi regolarmente e responsabilmente alle limitazioni inerenti alla misura alternativa applicatagli.
Il giudizio di inidoneità in sØ della misura domiciliare rende all’evidenza non decisiva la prospettazione difensiva, di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, in ordine all’avvenuto rientro nel territorio della provincia reggina: trattasi peraltro di sopravvenienza della quale non Ł agevole cogliere l’incidenza favorevole sul piano cautelare, non foss’altro che il rappresentato trasferimento ha finito per collocare nuovamente l’COGNOME nel contesto geografico ove operava il sodalizio di riferimento e in cui ha allacciato i collegamenti criminali nel settore del narcotraffico, attivati in vista del reperimento di fonti di approvvigionamento dello stupefacente destinato alla commercializzazione sul mercato modenese.
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME