Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25836 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25836 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLISTENA il 09/12/1991
avverso l’ordinanza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale la
Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta avanzata da NOME
Ierace, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati
dalle sentenze irrevocabili menzionate nei punti 1-7 del provvedimento impugnato.
Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione, non risultavano omogenee e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, a una
preordinazione criminosa, rilevante ex
artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che dalle
decisioni presupposte, poste in essere in un arco temporale particolarmente ampio, appare «chiaro che la seriazione dei reati sia il frutto non certo di una
progettazione unitaria, quanto, piuttosto, di un indole criminale e riottosa che si
è concretizzata una escalation
di delitti, che ad un dato momento è culminata nell’adesione alla cosca mafiosa del COGNOME Giuseppe ».
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, quand’anche culminata nell’adesione a un’organizzazione mafiosa, come nel caso di NOME COGNOME, venendo sanzionata da fattispecie del tutto differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.