Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3825 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico, articolato motivo di ricorso;
rilevato che la parte del motivo attinente al vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è manifestamente infondata, siccome reiterativa di pedissequa censura di appello, adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale (p. 2 della sentenza impugnata) che – a fronte delle argomentazioni in punto di configurabilità dell’ipotesi tentat poiché il reingresso dell’imputato, postosi su una nave per raggiungere le coste italiane, era avvenuto non già per fatto proprio, bensì in conseguenza dell’intervento della Guardia RAGIONE_SOCIALE – ha evidenziato come le stesse fossero errate in diritto, richiamando il consolidato principio di legittimita, pu espresso in materia di giurisdizione italiana, per il quale nei reati di immigrazion clandestina non rileva che l’evento del reato (ovverosia lo sbarco e l’ingresso in Italia) si sia realizzato per l’intervento dei soccorritori, dovendosi ritenere ch stesso costituisca esito causalmente previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell’eccessivo carico e delle condizioni del mare (Sez. 1, n. 11165 del 22/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266430; Sez. 1, n. 18354 del 11/03/2014, COGNOME, Rv. 265542);
ritenuto che, alla luce della manifesta infondatezza del motivo di merito, del tutto irrilevante si appalesa la questione, agitata nel ricorso, di legitti costituzionale degli artt. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. per violazione dei principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizion presunzione di non colpevolezza e giusto processo, di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione e che, comunque, la stessa è manifestamente infondata posto che la richiesta contenuta nella norme richiamate secondo cui, a pena di inammissibilità dell’appello, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello sia depositata la dichiarazione l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, nonc specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è frutto di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (nello stesso senso vedi anche Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, NOME COGNOME, Rv. 285324);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –
per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente