Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37506 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 22 settembre 2023, ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Bari in data 24 dicembre 2020 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13 D.L. 286 del 1998.
Averso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 13, comma 13 D.L. 286/1998 e artt. 51 cod. pen. e 8 Cedu. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la normativa europea in materia di reimpatri a norma RAGIONE_SOCIALEa quale, avendo il ricorrente nel frattempo contratto matrimonio con una cittadina italiana e avendo richiesto
la carta di soggiorno familiare al Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno, escluderebbe la sussistenza del reato. Ciò anche considerato quanto disposto dall’art. 51 cod. pen. o, comunque, sotto il profilo che l’eventuale ignoranza RAGIONE_SOCIALEa legge penale su punto sarebbe scusabile.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 131 bis cod. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.
In data 7 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 13, comma 13 D.L. 286/1998 e artt. 51 cod. pen. e 8 Cedu evidenziando che la sussistenza del reato sarebbe esclusa dal fatto che il ricorrente ha nel frattempo contratto matrimonio con una cittadina italiana e ha richiesto la carta di soggiorno familiare al Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno, ciò anche considerato quanto disposto dall’art. 51 cod. pen. o, comunque, sotto il profilo che l’eventuale ignoranza RAGIONE_SOCIALEa legge penale sul punto sarebbe scusabile.
Le doglianze sono infondate.
2.1. L’art. 13 D.Lgs 286 di 1998 regola la procedura RAGIONE_SOCIALE‘espulsione amministrativa.
Il comma 13 prevede che lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘interno e stabilisce che lo stesso sia punito, in caso di trasgressione, con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
La stessa norma prevede espressamente che la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti RAGIONE_SOCIALEo straniero
già espulso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento familiare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 29.
A fronte di tale specifico dato normativo, in assenza RAGIONE_SOCIALEa preventiva autorizzazione al ricongiungimento, la condotta di reingresso, come pacificamente ribadito da questa Corte, non può ritenersi scriminata (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, COGNOME, Rv. 279640 – 01: «La condotta di reingresso non autorizzato nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato non è scriminata dall’avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una cittadina comunitaria (nella specie, di nazionalità italiana), domiciliata nel territorio nazionale, poichè, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l’autorizzazione alle Autorità italiane»; Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, 17/02/2015, COGNOME, Rv. 262347 – 01; Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011 dep. 11/01/2012, COGNOME, Rv. 252045 – 01).
2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principi indicati.
I secondi giudici, infatti, preso atto che il ricorrente non aveva richiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione hanno correttamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Ciò anche, considerata la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato circa l’esistenza del provvedimento di espulsione (peraltro eseguito tramite accompagnamento alla frontiera) e RAGIONE_SOCIALEa necessità, pertanto, di informarsi quanto meno di come procedere per rientrare e risiedere in Italia, con riferimento alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico e alla inescusabilità del RAGIONE_SOCIALE‘ignoranza RAGIONE_SOCIALEa legge penale sul punto.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicare l’art. 131 bis cod. pen.
La doglianza è fondata.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, contenuta sul punto nella mera affermazione “le modalità RAGIONE_SOCIALEa complessive RAGIONE_SOCIALEa condotta precludono il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa punibilità”, è apparente.
Nel caso di specie -in cui il soggetto ha contratto matrimonio con una cittadina italiana e ha presentato una richiesta di carta di soggiorno senza che nulla di ulteriore e diverso sia evidenziato in termini di disvalore- il solo riferimento alle modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta non consente di comprendere le
ragioni poste a fondamento del diniego, il motivo cioè per cui il fatto non sarebbe di particolare tenuità.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 131 bis cod. pen., con rinvio affinché la Corte di appello di Firenze, senza vincoli nel merito del giudizio, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
La doglianza oggetto del terzo motivo, riguardando il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, punti RAGIONE_SOCIALEa decisione logicamente, dipendenti da quello oggetto di annullamento, è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., con rinvio per uovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 1°/7/2024