Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41531 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41531 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13 D.Lgs 286/1998;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. i quanto il condannato sarebbe rientrato in Italia solo dopo più di quattro ann dall’espulsione e il comportamento tenuto dall’imputato non sarebbe abituale, ciò anche in considerazione del fatto che non sarebbe riferibile all’imputato il certific del casellario nel quale viene riportata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma i 26/10″021;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento agli elementi acquisiti (le vi continuative alla moglie ricoverata in Italia senza chiedere l’autorizzazione a rientr nel territorio dello Stato) e i precedenti anche specifici che emergono dai certific del casellario sicuramente riferibili all’imputato (sarebbe sul punto sufficiente il ri a quello nel quale risulta la condanna per il reato di cui all’art. 5, comma 8 D. 286/1998), ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe censure contenute nell’atto di appello, ora reiterate, ciò anche a prescindere dalla circosta rappresentata nel certificato che secondo la difesa non si riferisce al ricorrente;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita i questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023