Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di AOSTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti a Tribunale di Aosta per il prosieguo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, assunta in sede di giudizio direttissimo, il Giudice monocratico del Tribunale di Aosta non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME, tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 28 luglio 1998, n 286 perché – destinatario del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Siracusa, per la durata di anni cinque a partire dal 01/09/2020, rientrava in territorio nazionale senza alcuna giustificazione.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, degli artt. 380 e 391, comma 4 cod. proc. pen. Quello demandato al giudice della convalida è, esclusivamente, un controllo sulla ragionevolezza dell’operato delle forze di polizia che procedono all’arresto; occorre porsi idealmente, pertanto, nella stessa situazione in cui queste si trovavano, senza sconfinare né nella valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, né nell’apprezzamento in ordine alla responsabilità della persona privata della libertà personale. La fattispecie per la quale è stato tratto in arresto il soggetto, in questo caso, prevede tale atto con il crisma della obbligatorietà. Nel caso di specie, il giudicante ha applicato la normativa di favore dettata dall’art. 13, comma 2-ter d.lgs. n. 286 del 1998; trattasi di normativa, però, applicabile solo al caso dello straniero identificato in uscita dal territor nazionale, durante i controlli di polizia espiatati alle frontiere esterne, mentr l’arrestato è stato trovato in ingresso nel territorio italiano, presso la piattaform italiana del Traforo del Monte Bianco.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata mancanza e illogicità della motivazione, in conseguenza della sopra detta errata applicazione della vigente normativa.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Aosta, per nuovo giudizio, sottolineando come il termine del divieto di reingresso dello straniero espulso sia pari a cinque anni, a norma dell’art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Il ricorso è fondato. Giova precisare – in via preliminare – come nel caso di specie sussista sicuramente l’interesse del Pubblico ministero, a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di mancata convalida dell’arresto. Tale interesse trova fondamento nella esigenza di evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa andarsi a costituire – in relazione alla precedente commissione di altri reati – una illegittima “riserva di pena”, connessa allo stato di privazione della libertà personale attuato senza valido tipi() giustificativo (Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, COGNOME, Rv. 239234 – 01; Sez. 1, n. 6481 del 17/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212455 – 01).
Tanto chiarito, la denunciata erronea lettura della norma applicata ricorre con tutta evidenza. L’estensione temporale massima del divieto di reingresso dello straniero espulso, a norma dell’art. 13, comma 14, d.lgs. n. 286 del 1998, infatti, è pari ad anni cinque; l’art. 13, comma 2-ter T.U. imm., nel testo novellato dall’art. 18, comma 1, lett. d) n. 2 d.l. 13 giugno 2023, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n, 103, infatti, concerne il solo caso “dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli polizia alle frontiere esterne”.
Noto è, infine, il principio di diritto fissato da Sez. 3, n. 14971 de 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323, a mente della quale: «L’annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell’ordinanza di non convalida dell’arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, sicché l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici». Trattasi di situazione oggettiva che non ricorre, nella concreta vicenda.
Alla luce delle sopra illustrate considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dovendosi nel contempo dichiarare legittimamente eseguito l’arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara legittimo l’arresto. Così deciso in Roma, 28 marzo 2024.