Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9163 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9163 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( Cui 04v6n1w ) nato a GLYPHINDIRIZZO (EGITTO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d’appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 14 maggio 2025 confermava la condanna di NOME alla pena di anni due di reclusione, pronunciata in primo grado dal giudice monocratico del Tribunale di Crotone per il delitto di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs 25 lugli 1998, n. 286.
1.2. Il quadro probatorio era costituito, per come ricostruito nelle sentenze di merito, dalla circostanza che l’imputato, di nazionalità egiziana, era stato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 9 luglio 2021 ed eseguito a mezzo di un volo “charter” partito dalla frontiera
aerea di Fiumicino e atterrato a il Cairo in data 31 agosto 2021; l’imputato, quindi, in data 12 settembre 2022 era stato fermato nuovamente nel territorio nazionale, a seguito di uno sbarco clandestino di cittadini extracomunitari, conclusosi nel porto di Crotone.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia affidandosi a tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo la difesa lamenta vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento delle scriminanti di cui agli artt. 51 e 54 cod. pen.; secondo la prospettazione difensiva l’imputato, nel far rientro nel territorio del nostro Stato aveva rischiato la propria vita navigando a bordo di un peschereccio che ospitava oltre trecento persone, tratte in salvo da un pattugliatore di altura, situazione che aveva integrato un pericolo attuale non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, idoneo a configurare la scriminante dello stato di necessità. Inoltre, la condotta dell’imputato doveva considerarsi scriminata dall’esercizio del diritto di protezione internazionale, diritto riconosciuto dal nostro ordinamento e che avrebbe imposto alla corte un giudizio di bilanciamento più approfondito con le esigenze di ordine pubblico sottese alla esecuzione del provvedimento di espulsione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 62 -bis cod. pen. e 133 cod. pen., tenuto conto della eccessività della pena irrogata, per la cui determinazione i giudici di appello si erano limitati ad un generico riferimento alla negativa personalità dell’imputato, desunta solo dalla condotta posta in essere attraverso la realizzazione del reato.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 163 cod. pen, derivante dal mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo l’imputato riportato una sola condanna alla pena di anno e mesi sei di reclusione per il delitto di atti persecutori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. In relazione al primo motivo, deve ritenersi che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali si è ritenuto di escludere la integrazione delle scriminanti dello stato di necessità e dell’esercizio del diritto.
In particolare, non può assumere alcuna rilevanza la circostanza che l’imputato ha viaggiato in condizioni di pericolo per la propria vita, trattandosi d un elemento che ha riguardato la fase di ritorno del cittadino straniero verso
l’Italia, ma che in nessun modo ha influito sulla formazione della sua volontà di ripartire dall’Egitto per far rientro nel nostro paese, in tal modo violando decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. Lo stato di necessità ha quale presupposto l’esistenza di un pericolo di un danno grave e non altrimenti evitabile, che non può avere fondamento in un mero desiderio o in un generico uno stato di bisogno, che possono aver spinto l’imputato a far ritorno in Italia.
Sul punto si condivide l’affermazione secondo la quale “In tema di stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., l’imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente”.
Nel caso di specie l’evocazione dello stato di necessità risulta essere del tutto generica, in quanto in nessun modo il ricorrente ha dato prova dell’esistenza di “un pericolo attuale di un danno grave” alla propria persona tale da integrare la conseguente “costrizione” a rientrare nel nostro paese.
Anche il generico riferimento all’esercizio del diritto di protezione internazionale non risulta essere conferente, considerato che il ricorrente non ha dato prova di aver mai avanzato una richiesta in tal senso; sul punto, con motivazione logica e coerente, la Corte di merito ha anche condivisibilmente aggiunto che la eventuale presentazione di una richiesta di protezione internazionale non avrebbe avuto rilevanza, in quanto il delitto è a consumazione istantanea ad effetti permanenti, per la cui integrazione è sufficiente il reingresso non autorizzato nel nostro paese da parte del cittadino straniero espulso, non potendo essere valutate le condotte dirette ad ottenere una regolarizzazione successiva a tale ingresso.
1.2. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni della congruità della pena irrogata, di poco superiore al minimo edittale, da considerarsi congrua, tenuto conto della personalità dell’imputato; a tale ultimo proposito, con motivazione logica e coerente, nella sentenza impugnata veniva valorizzata la circostanza che l’imputato, dopo essere stato espulso, aveva fatto rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato e che lo stesso, inoltre, risultava essere gravato da una precedente condanna per il delitto di atti persecutori.
1.3. Anche il terzo motivo è infondato, considerato che la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della
pena sul presupposto che l’imputato risulta aver riportato una preced condanna per atti persecutori, con conseguente superamento dei limiti previ dall’art. 164, secondo comma, n. 1) e quarto comma, cod. pen., per concedibilità del beneficio.
Alla luce delle considerazioni sin qui effettuate, il ricorso va rigett conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Così è deciso, 29/01/2026.