Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37860 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/02/2024 della Corte di Appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Ferrara 1’11 settembre 2023 nei confronti di NOME in relazione al reato di cui agli all’art. 1 comma 13 bis, D.Lgs 286 del 1998.
Il ricorrente, all’epoca cittadino moldavo, è stato espulso dal territorio nazionale con provvedimento del Giudice di Sorveglianza di Bologna irrevocabile il 15 gennaio 2020 a fronte di un residuo pena pari ad anni uno e mesi dieci di reclusione.
Lo stesso ricorrente, conseguita la cittadinanza rumena nel giugno 2023, si è trasferito in Italia, in provincia di Ferrara, e ha richiesto i documenti relativi alla resid Il 18 agosto dello stesso anno è stato arrestato in flagranza e poi condannato per il reato oggetto dell’attuale ricorso.
Nel corso del processo, celebrato con il rito abbreviato, la difesa ha sostenuto che la norma contestata non sarebbe applicabile in quanto il reato, qualificabile come proprio, non potrebbe essere commesso da chi è cittadino comunitario e, quindi, non può essere definito come “straniero” ai sensi del decreto legislativo.
I giudici di merito, ritenuto che il decreto di espulsione sia stato correttamente emesso ed eseguito e che l’illegittimità del reingresso non sia esclusa dal sopravvenuto ottenimento della cittadinanza rumena, hanno entrambi concluso per la sussistenza del reato.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza del requisito soggettivo richiesto dall’art. 1 D.Lgs 286 del 1998 in quanto il ricorrente, ora cittadin rumeno, non sarebbe qualificabile come “straniero” ai sensi della normativa indicata. In un unico articolato motivo la difesa rileva che la norma contestata non sarebbe applicabile al ricorrente in quanto lo stesso, che pure aveva la cittadinanza moldava quando è stato espulso, all’atto della commissione del reato, il 18 agosto 2023, era cittadino comunitario per cui il reato contestato non sarebbe configurabile nei suoi confronti in virtù dell’espressa esclusione contenuta nell’art. 1 del Decreto legislativo. La violazione commessa, pertanto, equiparabile a quella di un cittadino, sarebbe da qualificarsi ai sensi dell’art. 388 cod. pen
In data 6 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte, con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in quanto nel caso di specie l’imputato, al momento del fatto, aveva ottenuto la cittadinanza rumena e, pertanto, non era qualificabile come “straniero” ai sensi dell’art. 1 D.Lgs 286 del 1998.
La doglianza è infondata.
2.1. La difesa pone la questione della configurabilità del reato di cui all’art. 1 comma 13 bis, D.Lgs 286 del 1998 nel caso in cui un soggetto, legittimamente espulso in quanto “straniero” all’epoca in cui il relativo provvedimento è stato emesso, realizzi la condotta di reingresso dopo avere ottenuto la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea.
Secondo il ricorrente il nuovo status, l’essere cioè venuta meno la possibilità di qualificare il soggetto come “straniero”, renderebbe inapplicabile l’intera disciplin contenuta nel D.Lgs 286 del 1998 e, nello specifico, la configurabilità del reato di reingresso, definito come proprio, che cioè può essere commesso solo dallo “straniero”.
La lettura proposta nel ricorso non è corretta.
Il D.Lgs 286 del 1998 regola, soprattutto da un punto di vista amministrativo, l’intera disciplina in materia di immigrazione e, per tale ragione, come espressamene indicato nell’art. 1, si riferisce e applica agli “stranieri”, ai soggetti, cioè, che sono a o sono cittadini di uno stato diverso dall’Italia o di un altro stato dell’Unione Europea.
La limitazione così specificata opera esclusivamente per le norme di natura amministrativa e, di contro, non opera in termini generali per le fattispecie incriminatric previste dal medesimo testo unico.
2.2. Il citato decreto prevede diverse ipotesi di reato, come, ad esempio, quella prevista dall’art. 10, comma 2 ter per la trasgressione del provvedimento di respingimento, quelle previste dall’art. 12, che contiene le norme contro le immigrazioni clandestine, quella di cui all’art. 13, comma 13, per il caso di trasgressione di un provvedimento amministrativo di espulsione, e quella di cui all’art. 13, comma 13 bis, in caso di trasgressione di espulsione disposta dal giudice.
Tali reati, per quanto rileva ai fini del ricorso, sono di natura diversa.
Il primo, quello di cui all’art. 10, comma 2 ter, è un reato “proprio” che può essere commesso solo dalla “straniero”, cioè dal soggetto che è stato respinto alla frontiera e, sempre quale “straniero”, trasgredisce al provvedimento emesso nei suoi confronti, che è il presupposto di fatto del reato. La formulazione della norma è inequivoca: “in caso di trasgressione lo straniero è punito …”.
I reati previsti dall’art. 12, commi 1 e 3, sono reati comuni (“salvo che costituisca più grave reato, chiunque…”) e possono essere commessi da qualunque soggetto, cittadino italiano o comunitario.
Il reato di cui all’art. 13, comma 13, è un reato proprio analogo a quello di cui all’art. 10, comma 2 ter, e può essere commesso dallo straniero in caso di trasgressione del provvedimento di espulsione (“in caso di trasgressione lo straniero…), che è il presupposto di fatto del reato.
Il reato di cui all’art. 13, comma 13 bis, è norma speciale rispetto alla fattispecie contenuta nel precedente comma 13, ed è un reato proprio che può essere commesso solo dal “trasgressore” dell’espulsione disposta dal giudice.
In questa specifica ipotesi, nella quale il presupposto di fatto non è un provvedimento amministrativo ma un’espulsione disposta dal giudice, l’autore della condotta è qualunque “trasgressore del divieto di reingresso”, con ciò dovendosi intendere che il permanere o meno dello status di “straniero” (ovviamente necessario nel momento
in cui è stata disposta l’espulsione) sia privo di rilievo qualora la violazione si riferisca a provvedimento di un giudice, piuttosto che di un’autorità amministrativa.
La differenza tra le due previsioni, d’altro canto, risulta ragionevole e coerente con il sistema.
L’espulsione disposta da un giudice, come nel caso di specie in cui è stata disposta quale misura alternativa alla detenzione, infatti, non è conseguenza della sola qualità di “straniero” e il disvalore del fatto, pertanto, non è escluso dal solo venire meno dello status originario, che è il presupposto che deve esserci all’atto dell’adozione del provvedimento, ma non rileva ai fini della punibilità della successiva condotta, costituita dal “trasgressione” da parte del destinatario del provvedimento.
Sotto tale profilo, peraltro, si deve ribadire che la condotta di trasgressione di un provvedimento di espulsione, anche qualora la situazione di fatto originaria sia mutata, come ad esempio l’avere contratto matrimonio con un cittadino dell’Unione europea, non è per ciò solo scriminata per cui è necessario richiedere e ottenere l’autorizzazione (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, COGNOME, Rv. 279640 – 01: «La condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall’avere lo straniero, destinatari di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una cittadina comunitaria (nella specie, di nazionalità italiana), domiciliata nel territorio nazional poiché, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l’autorizzazione alle Autorità italiane»; Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, dep. 2015, Sinaimeri, Rv. 262347 – 01).
2.3. Nel caso di specie i giudici di merito si sono conformati ai principi indicati.
Nella sentenza da ultimo impugnata, infatti, si è dato specifico atto che il tAs l’espulsione è stata correttamente klispso dal giudice allorché il ricorrente era cittadin moldavo, cioè cittadino “straniero”, e che lo stesso, in qualità di destinatario de provvedimento, ha trasgredito al divieto di reingresso senza richiedere alcuna autorizzazione e pur essendo ben consapevole che, tornato in Italia, avrebbe dovuto scontare la pena residua a lui inflitta.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
GLYPH -, z Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp GLYPH processuali.
CZ/ GLYPH — 3 Così deciso il 28 giugno 2024
GLYPH r—) Il consigli e estensore