Reingresso Illecito: Matrimonio e Precedenti Penali Non Bastano
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato principi fondamentali in materia di immigrazione, chiarendo che il reingresso illecito nel territorio nazionale costituisce un reato non sanabile da eventi successivi come il matrimonio con un cittadino italiano, soprattutto in presenza di una condotta abituale. L’ordinanza in esame ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero, condannato in primo e secondo grado, fornendo importanti spunti di riflessione sulla rigidità delle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un cittadino straniero condannato per essere rientrato in Italia in violazione di un precedente provvedimento di espulsione, integrando così il reato previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione. Dopo la condanna, confermata dalla Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione. Tra le sue argomentazioni, vi era il fatto di aver contratto matrimonio con una cittadina italiana, circostanza che, a suo dire, avrebbe dovuto legittimare la sua presenza sul territorio e mitigare la valutazione della sua condotta. Inoltre, la difesa aveva richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su tre pilastri logico-giuridici chiari e distinti: la genericità del ricorso, l’irrilevanza del matrimonio ai fini della cancellazione del reato commesso, e l’impossibilità di applicare l’istituto della tenuità del fatto a causa dei precedenti dell’imputato.
Le Motivazioni: Analisi del Reingresso Illecito e dell’Abitualità
La Corte ha smontato punto per punto le tesi difensive con una motivazione congrua e priva di vizi logici. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘generico ed aspecifico’, in quanto si limitava a riproporre le stesse doglianze già avanzate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata. Questo vizio procedurale è stato di per sé sufficiente a determinarne l’inammissibilità.
Nel merito, i giudici hanno chiarito che il matrimonio con una cittadina italiana, pur essendo un presupposto per una legittima richiesta di ricongiungimento familiare, non può in alcun modo sanare un reingresso illecito già consumato. L’ingresso nel territorio dello Stato deve sempre avvenire previa autorizzazione; un’azione autonoma e illegale non può essere giustificata a posteriori. La richiesta di permesso di soggiorno basata sul matrimonio presuppone una procedura legale, non un fatto compiuto illecitamente.
Infine, è stata esclusa categoricamente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha evidenziato come l’imputato fosse gravato da ben quattro condanne precedenti per reati della stessa natura. Tale ‘abitualità del comportamento’ è un ostacolo normativo insuperabile per il riconoscimento della tenuità, poiché indica una tendenza a delinquere che contrasta con la ratio dell’istituto, pensato per fatti occasionali e di minima offensività.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto dell’immigrazione: le procedure legali per l’ingresso e il soggiorno in Italia devono essere rispettate scrupolosamente. Eventi personali successivi, come un matrimonio, non hanno efficacia retroattiva e non possono cancellare un reato già commesso. La pronuncia serve anche da monito sull’importanza dei precedenti penali: la ‘abitualità’ nel commettere reati della stessa indole preclude l’accesso a benefici di legge, come la non punibilità per tenuità del fatto, rendendo la posizione processuale dell’imputato significativamente più grave. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Un matrimonio con un cittadino italiano può sanare un reingresso illecito avvenuto in precedenza?
No. Secondo la Corte, il matrimonio può essere un presupposto per una legittima richiesta di ricongiungimento familiare, ma non sana l’illegalità di un reingresso già avvenuto senza la necessaria autorizzazione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile principalmente perché generico e aspecifico, ovvero si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza d’appello.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
Secondo l’ordinanza, non si può applicare quando il comportamento non è occasionale ma abituale. Nel caso specifico, l’imputato aveva quattro precedenti condanne per reati della stessa indole, il che dimostrava una ‘abitualità del comportamento’ che osta all’applicazione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 13 comma 13-bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286;
considerato che il GLYPH ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, in quanto meramente riproduttivo di doglianze avanzate in sede di gravame e logicamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e scevra da aporie logiche; che in particolare i Giudici di merito hanno correttamente evidenziato come il contestato delitto fosse integrato sotto i profili materiale e psicologico e come l’intervenut matrimonio con una cittadina italiana, legittimante richiesta di ricongiungimento famigliare e rilascio di un permesso di soggiorno, presupponeva una richiesta di reingresso ma non già un reingresso autonomo (e quindi illecito) avvenuto senza autorizzazione alcuna; che l’invocata tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. fosse preclusa dalla abitualità del comportamento posto in essere dall’imputato, gravato da ben 4 condanne per reati della medesima indole.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024