Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42159 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42159 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO COGNOME
che ha concluso chiedendo ” e ‘S’ GLYPH c- (4 3,tJaleiYetj GLYPH 0 11 -. N GLYPH , / r
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 6 ottobre 2022 la Corte di Appello di Napoli confermato la decisione di condanna emessa in primo grado nei confronti di NOME COGNOME, in riferimento al reato reingresso abusivo posteriore alla espulsione 13 comma 13 del d.lgs. n.286 del 1998 per fatto accertato il 12 febbraio del 202
1.1 In sede di appello sono state oggetto di valutazione:
la pretesa illegittimità del provvedimento amministrativo di espulsione;
la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.13 cod.pen.;
il trattamento sanzionatorio.
Circa detti aspetti la Corte di secondo grado ha ritenuto che :a) il d prefettizio risulta tradotto in una lingua conosciuta dallo straniero e moti modo congruo; b) il diniego della speciale causa di non punibilità è correttam basato sulla negativa valutazione della personalità dell’imputato, già rie abusivamente nel territorio italiano in precedenza; c) la intensità de correttamente ha comportato H diniego delle circostanze attenuanti generiche e quantificazione della pena, legittimamente sostituita con quella della espulsio sensi dell’art.16 d.lgs. n.286 del 1998.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – NOME COGNOME. Il ricorso è affidato a cinque motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità.
Vengono riproposte le doglianze contenute nell’atto di appello, cui non sare stata fornita congrua risposta.
2.2 Al secondo motivo viene dedotta erronea applicazione di legge.
I giudici del merito non avrebbero congruamente argomentato circa la ricorrenz dell’elemento psicologico del reato.
2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al din della causa di non punibilità.
Il rientro sul territorio italiano è stato determinato da esigenze lavorat sopravvivenza e non risultano commesse nel periodo posteriore azioni illecite. ciò deriva, in tesi, la illegittimità del diniego.
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2.4 AI quarto e al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla espulsio La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è s respinta in modo illegittimo, non potendo basarsi sulla pretesa intensità del La pena poteva essere condizionalmente sospesa e andava in tal modo evitata l sostituzione con l’espulsione, misura eccessivamente gravosa.
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono.
3.1 Va rilevata in particolare la genericità dei motivi, tesi alla riproposiz contenuto dei motivi di appello, senza alcun reale confronto con le motivazi espresse nella decisione impugnata.
Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è – in quanto tale consentita, posto che la riproposizione dei motivi di appello, prescindendo contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di gene oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legitti rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez. VI n. 870 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611).
3.2 Peraltro, la Corte di Appello ha fornito puntuale e coerente risposta ai con delle doglianze su ciascuno dei punti oggetto di devoluzione, non ravvisand incompletezze o errori di applicazione delle disposizioni di legge richiamate.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi att escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 23 giugno 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente