Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32590 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (RINUNCIANTE) nato a HAMRUM( MALTA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso udito il difensore
AVV_NOTAIO‘avvocato COGNOME NOME del foro di VELLETRI in difesa di: COGNOME NOME (RINUNCIANTE) è presente solo per confermare la rinuncia al ricorso. Il difensore presente deposita rinuncia al ricorso e procura speciale.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, sez. Riesame, pronunciando su rinvio RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, ha respinto l’appello proposto da NOME avverso il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revoca RAGIONE_SOCIALEa misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale per mesi 12, emesso dal GIP presso il medesimo Tribunale in relazione a reato di cui all’art. 4, comma 4 bis, L.401/1989. La vicenda processuale trae origine dall’emissione di un decreto di sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALEe insegne e dei marchi RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, nonché dalla contestuale emissione di un altro provvedimento avente ad oggetto il divieto temporaneo, nei confronti del ricorrente, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di esercitare l’attività di raccolta di scommesse sportive.
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE l’originaria ordinanza genetica era infatti stata annullata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro. Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro aveva dunque proposto ricorso per Cassazione con il seguente esito: il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo era stato dichiarato inammissibile, mentre, in accoglimento del ricorso proposto avverso la revoca RAGIONE_SOCIALEa misura interdittiva, la Corte di cassazione ha annullato l’originario provvedimento di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello. Investito nuovamente RAGIONE_SOCIALEa questione a seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullamento con rinvio, il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha respinto l’appello avverso il provvedimento che aveva disposto la misura interdittiva.
In particolare, la Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso proposto dal brocuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, ha rilevato: a) costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse, effettuata in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALEe concessioni – e che proprio per tale ragione non abbiano ottenuto la licenza ex art. 88 T.u.l.p.s. – e la successiva trasmissione di dette scommesse all’allibratore non possano essere punite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4-bis, I. 401 del 1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea; 2) il Tribunale aveva correttamente richiamato i predetti principi di diritto, omettendo, però, di considerare anche, ai fini RAGIONE_SOCIALEa compiuta valutazione in merito alla sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 4, comma 4 bis L. 401/1989 contestato, la rilevanza e l’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 643 e 644 L.190/2014 (e successiva proroga RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal predetto art. 1, commi 643 e 644, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore in data 1/01/2016 del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 926 7 RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2016), in base al quale, in attesa del riordino dalla materia dei giochi pubblici, ai
soggetti che offrono scommesse con vincita di denaro in Italia, per conto prop ovvero di soggetti terzi, arche esteri, senza essere collegato al RAGIONE_SOCIALE, è consentito regolarizzare propria posizione. Il Tribunale, nel richiamare tale normativa, ha affermat maniera assertiva ed erronea, che essa non sarebbe rilevante nè idonea a rimuove i meccanismi discriminatori nelle assegnazioni RAGIONE_SOCIALEe concessioni di gioco, ometten di conseguenza, di valutare la concreta posizione RAGIONE_SOCIALE‘indagato rispetto normativa; 3) la Corte di Cassazione ha, al contrario, affermato che “la proce prevista dall’art. 1, comma 643 / RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2014, consente, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe previste condizioni disciplinate dalla legge, alle società estere che ader alla procedura, di ottenere l’attribuzione di licenze temporanee per l’eserci attività che viene sottoposta a rigida regolamentazione amministrativa; la nu normativa temporanea.< attribuisce! a date condizioni titoli provvisori, subordina rigidi presupposti e controlli da parte RAGIONE_SOCIALEa competente autorità amministra sicchè i soggetti che hanno aderito alla disciplina RAGIONE_SOCIALE'emersione non esercita propria attività a prescindere dall'autorizzazione di P.S., ma la ottengono all'es procedimento, se possiedono tutti i requisiti di legge (cfr Sez.3, n. 67 19/01/2016, Rv.266099 – 01). 4) l'erronea valutazione da parte del Tribunale ci l'ambito applicativo e la ratio RAGIONE_SOCIALEa procedura di regolarizzazione di cui all commi 643 e 644 L. 190/2014, in difformità dei principi di diritto suesposti conseguente omessa motivazione in ordine alla concreta posizione RAGIONE_SOCIALE'indagat rispetto a tale normativa) imponeva l'annullamento RAGIONE_SOCIALE'ordinanza impugnata.
Il Tribunale del Riesame, nuovamente investito RAGIONE_SOCIALEa questione, ha ritenuto che mancata regolarizzazione RAGIONE_SOCIALEa Stanlybet ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art.1 , commi 643 e 644 / RAGIONE_SOCIALEa legge n.190/2014 non fosse giustificata e, alla luce del principio di diritto sanci sentenza rescindente, determinava la sussistenza del fumus del reato contestato particolare, i giudici di merito non condividevano la prospettazione difensiva seco cui la regolarizzazione sarebbe stata illegittimamente preclusa. Riteneva il Tribu che la RAGIONE_SOCIALE, pur avendo avuto la possibilità di accedere alla procedur regolarizzazione, avesse scelto di non accedervi, così non ottenendo l'autorizzazione di cui all'art.88 TULPS; inoltre, pur avendo attivato la proced cui al successivo comma 644 RAGIONE_SOCIALE'art. 1 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, ciò non esplica alcuna efficacia sanante in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 4 4 bis, L. n.401/1989.
Ha proposto ricorso NOME. Con unico motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 643 e 644 RAGIONE_SOCIALEa L.190/2014. Premesso che, a seguit una interpretazione giurisprudenziale accolta nella sentenza rescindente, riconosciuto che il carattere discriminatorio RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale fosse ve meno con il meccanismo di regolarizzazione fiscale introdotto con la legge 190 d
2014, il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avesse avut possibilità di aderire alla regolarizzazione ma avesse deliberatamente scelto di procedervi. Detto assunto era erroneo, in quanto era possibile aderire regolarizzazione solo con l'ottenimento RAGIONE_SOCIALEa licenza di cui all'art. 88 TULPS. Non però possibile ottenere detta licenza perché, all'epoca dei fatti, l'Operat sottoposto a plurimi procedimenti penali proprio ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 4 RAGIONE_SOCIALEa L.401/ ostativi al rilascio RAGIONE_SOCIALEa licenza, in seguito archiviati. Peraltro, la partecip regolarizzazione fiscale non prevedeva alcuna efficacia sanante del reato di cui al 4 RAGIONE_SOCIALEa L.401/1989, frutto di un successivo approdo ermeneutico e certamente no previsto dalla legge. Dunque, del tutto erroneamente il giudice del riesame av ritenuto GLYPH che l’adesione alla speciale procedura di regolarizzazione avrebb comportato GLYPH riflessi sananti sul reato, facendo però venir meno il regi discriminatorio. Inoltre, in forza del principio di riserva di legge in materia pe legge di stabilità, in quanto legge in senso formale e non in senso sostanzial avrebbe potuto prevedere alcun effetto di depenalizzazione. Quindi, l’art. 1, co 643 1 de1la L. n.190 del 2014 non contiene alcuna disposizione idonea a generare effet penali, ma una mera deroga RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 TULPS nella parte in cui prevede la necessa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa concessione per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe attività di gioco e scommessa stato un atto di normazione secondaria, ossia la Circolare del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘in del 27 gennaio 2015, a ritenere che non fosse ostativa, ai fini del rilascio RAGIONE_SOCIALEa di cui all’art. 88 TULPS, la pendenza del procedimento penale. In assenza di espre previsione normativa, la RAGIONE_SOCIALE aveva quindi del tutto logicamente previsto la pendenza dei procedimenti penali a proprio carico sarebbe stata ostativa al ril RAGIONE_SOCIALEa licenza. Infatti, la norma di cui al comma 643 prevedeva la trasmissione di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione contestuale a domanda di rilascio del titolo abilitativo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 TULPS. Quindi, cond necessaria al fine di aderire alla regolarizzazione fiscale era l’ottenimento RAGIONE_SOCIALEa per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe scommesse in Italia. Condizione ostativa al rilascio RAGIONE_SOCIALEa l era proprio l’aver commesso il reato di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALEa attività di g scommessa: all’epoca, erano plurime le pendenze a carico di RAGIONE_SOCIALE, citate pagg. 28- 30 del ricorso. RAGIONE_SOCIALE, pertanto, non avrebbe potuto ottenere la lic e quindi anche la regolarizzazione. Per tali ragioni, COGNOME era stata costr aderire alla regolarizzazione prevista al successivo comma 644, e, per quanto ri in questa sede, detta normativa contiene la previsione, per i soggetti che si autodenunciati, la sottoposizione a procedimento penale e la chiusura solo in cas sussistenza di elementi soggettivi squalificanti o comprovati motivi di ordine pubbl Detta interpretazione complessiva del sistema normativo aveva trovato avallo plurime pronunce dei giudici di merito e RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione che si Corte di Cassazione – copia non ufficiale pronunciata in favore dei titolari dei centri RAGIONE_SOCIALE a partire dal 2016.
Nel ricorso si segnala, infine, che lo Stato italiano non ha avviato ad oggi il r del settore e non ha indetto ulteriori gare per l’affidamento in conces RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEe scommesse, ma ha provveduto a prorogare le concessioni precedenza rilasciate, creando una ulteriore discriminazione tra operatori. Ciò è negativamente valutato dalla giurisprudenza sovranazionale che ha considerato det proroghe come restrizione RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali di stabilimento e di l prestazione dei servizi sancite dagli artt. 49 e 56 TFUE. Per tali ragioni il Consi Stato, in plurime pronunce, ha rilevato ch4 reiterate discriminazioni subi RAGIONE_SOCIALE bet hanno conferito al book maker una sorta di status di” soggetto san dalla giurisprudenza”, tale da costituire una eccezione alla regola nel pano normativo italiano.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dato atto RAGIONE_SOCIALEa rinuncia del ricorrente, depositata presso questa Corte giugno 2024 dal difensore munito di procura speciale. Nella rinuncia al r rappresenta la carenza di interesse del ricorrente NOME COGNOME NOME per ra salute determinanti le intervenute dimissioni dalla cariche ricoperte in RAGIONE_SOCIALE
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 591 cod p
Avendo il ricorrente rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse derivante a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la co pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, né al versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla d non GLYPH configura GLYPH un’ipotesi GLYPH di GLYPH soccombenza (sez. 1 -, n. 15908 del 22/02/2024 Cc. (dep. 16/04/2024) GLYPH Rv. 286244; sez. 3 -, n. 29593 del 26/05/2021 Cc. (dep. 28/07/2021 ) Rv. 281785 – 01).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore
Il President