Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24848 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24848 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N . D. RAGIONE_SOCIALE
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nato a 0Missislii I omissis I
avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; le conclusioni nell’interesse della parte civile per il rigetto del ricorso dell’AVV_NOTAIO, che ha depositato nota spese; le conclusione nell’interesse del ricorrente dell’AVV_NOTAIO, per l’annullamento della sentenza impugnata. Ik
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 18/05/2021, il Tribunale di Enna dichiarava N.D. RAGIONE_SOCIALE responsabile del reato di cui all’art. 615-bis cod. pen., perché, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, si procurava indebitamente notizie riguardanti la moglie separata NOME realizzando, in particolare, dei filmati durante le visite al figlio; l’imputato veniva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Investita RAGIONE_SOCIALE dall’impugnazione RAGIONE_SOCIALE dell’imputato, COGNOME la RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALE appello di Caltanissetta, con sentenza deliberata il 12/05/2022, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE N.D. RAGIONE_SOCIALE attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – erronea applicazione dell’art. 615-bis cod. pen. e vizi di motivazione. Le immagini registrate dall’imputato (e da lui stesso consegnate nell’ambito di un procedimento scaturito da una denuncia di NOME per il reato di cui all’art. 591 cod. pen.) all’interno del domicilio della ex moglie in occasione degli Incontri con il figlio minore hanno contribuito a farlo assolvere dalle accuse, il che spiega perché egli registrava gli incontri. La Corte di appello dà atto che le riprese in questione erano registrate all’interno di un ampio salone dove il ricorrente era ricevuto per vedere il bambino e in nessun momento la persona offesa si era sottratta alla compagnia dell’imputato ritirandosi in disparte, ma, nonostante ciò, la sentenza impugnata ha ritenuto che il fatto integrasse il reato c:ontestato, laddove l’orientamento consolidato della Corte di cassazione è nel senso che non occorre il consenso della persona ripresa, purché il soggetto che effettua la registrazione sia legittimamente presente nella privata dimora e partecipi ai momenti di vita privata.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decrel:o-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nell’interesse della parte civile l’AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando nota spese, mentre, nell’interesse del ricorrente, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come è noto, il delitto di cui all’art. 615-bis cod. pen., prevede, rispettivamente al primo e al secondo comma, due diverse ipotesi di reato, il c.d. delitto di indiscrezione e quello di rivelazione. A venire in rilievo, nel caso d specie, è la prima figura di reato, caratterizzata da una determinata modalità della condotta (che deve estrinsecarsi attraverso l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora), da una precisa qualificazione del locus comissi deliciti (i luoghi di privata dimora o le loro appartenenze ex art. 414 cod. peri.) e da un requisito di illiceità speciale, nel senso che il procacciamento di notizie o immagini attinenti alla vita privata della persona offesa svolgentesi nei luoghi indicati deve avvenire “indebitamente”.
Nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE dell’indicato RAGIONE_SOCIALE requisito RAGIONE_SOCIALE di COGNOME illiceità RAGIONE_SOCIALE speciale, RAGIONE_SOCIALE il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, ha affermato che per escludere la rilevanza penale della condotta, non è decisivo che il fatto avvenga nell’abitazione di chi ne sia l’autore, ma ciò che rileva è che «il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato» (Sez. 5, n. 22221 del 10/01/2017, Rv. 270236), laddove il disvalore penale non è ricollegato all’assenza del consenso da parte di chi viene ripreso (Sez. 5, n. 27160 del 02/05/2018, Rv. 273554). Posto che oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, formula che «identifica il diritto di esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè all’estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora», la norma incriminatrice sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione (Sez. 5, n 36109 del 14/05/2018, Rv. 273598). Dunque, l’interferenza illecita prevista e sanzionata dall’art. 615-bis cod. pen. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l’oggetto della ripresa, considerato che il concetto di “vita privata” si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato (Sez. 5, n. 1766 del 28/11/2007, dep. 2008, Radicella Chiaramonte, Rv. 239098).
Del tutto minoritario, invece, è l’indirizzo secondo cui l’avverbio “indebitamente” chiama in causa non già la riservatezza domiciliare nell’accezione sopra richiamata, ma la mancanza del diritto a procurarsi notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgano in una privata dimora; di qui
il principio di diritto secondo cui integra il delitto di interferenze illecite nella privata la condotta di colui che carpisca, all’interno della propria dimora, con strumenti di captazione visiva o sonora, le immagini di un rapporto sessuale condiviso, là dove il “partner” non abbia implicitamente o esplicitamente prestato il proprio consenso alla ripresa, posto che il mancato consenso alla ripresa rende di per sé la condotta indebita, in quanto lesiva del diritto alla riservatezza del “partner” ignaro (Sez. 5, n. 13384 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275236). L’indirizzo in sintesi richiamato non è condivisibile, perc:hé attribuisce alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 615-bis cod. pen. un’oggettività giuridic diversa dalla riservatezza domiciliare e simile alla libertà morale, bene giuridico, quest’ultimo che ha trovato (ulteriore) tutela nel paradigma punitivo di cui all’art. 612-ter cod. pen., introdotto – successivamente alla pronuncia in esame dall’art. 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nel quale il caso concreto considerato dalla sentenza n. 13384 cit. sembrerebbe in effetti sussumibile.
Ora, la sentenza impugnata ha risposto al motivo di appello teso ad escludere la sussistenza del fatto-reato esclusivamente richiamando la citata, non condivisa sentenza n. 13384 del 20/12/2018, dep. 2019, sicché la stessa, non risultando perfezionata la fattispecie estintiva del reato (considerata la sospensione del relativo corso per complessivi 986 giorni), deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che, nel quadro dei princìpi di diritto sopra richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), decidendo, sulla base dell’esito del giudizio di rinvio, circa la spese sostenute nel giudizio di legittimità. Il coinvolgimento di minori impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Spese al definitivo. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 17/05/2023.