Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20346 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza con la quale, il 7 ottobre 2023, è stata applicata a carico di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per fattispecie in materia di stupefacenti, in particolare, per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio, per la detenzione di 3 kg di cocaina e la partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con il ruolo di corriere, finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (cocaina, hashis marijuana), operante, in Roma, Pomezia, Ardea e altre località, dal 2012 al 3 marzo 2023.
Avverso l’ordinanza la difesa dell’indagato ha proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente l’erronea applicazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e non sindacante il giudizio in merito alla gravità indiziaria.
In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso il superamento del regime presuntivo (relativo) di cui al citato art. 275, comma 3, operante con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante l’imputato avesse scontato (nel 2021) in regime di detenzione domiciliare, con ammissione al lavoro presso una pizzeria in Pomezia, la pena comminatagli con sentenza irrevocabile per il possesso di cocaina. Il giudice del riesame cautelare avrebbe altresì escluso, sempre ai fini del superamento del regime presuntivo, di considerare il periodo di tempo decorso, ritenendolo dato non rilevante in considerazione proprio del detto regime.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nel complesso, è infondato. Ciò anche al netto del mancato confronto con l’autonoma ragione fondante la decisione, sul punto difatti non sindacata, circa la ritenuta inidoneità del luogo indicato per gli arresti donniciliar in quanto coincidente con uno dei luoghi di operatività del sodalizio, e dell’inammissibile tentativo di sostituire a quelle del giudice del riesame proprie valutazioni di merito, circa la rilevanza di taluni elementi dedotti a sostegno del prospettato superamento del doppio regime presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. I giudizi circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura applicata, anche in relazione al ritenuto mancato superamento del regime presuntivo di cui innanzi, al pari del giudizio sulla gravità indiziaria, sono difatti sindacabili in sede di legittimità soltanto se
traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 23740 del 08/04/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460, e Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698).
Nel merito cassatorio, occorre rilevare che il Tribunale, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, in considerazione delle deduzioni difensive ha escluso il superamento del regime presuntivo in oggetto muovendo dalla struttura dell’associazione, operante fino al 3 marzo 2023, e dall’inserimento in essa dell’indagato, ritenuto persistente nonostante l’arresto per reato commesso in esecuzione dello scopo associativo, valorizzando anche elementi sopravvenuti rispetto a esso. Dopo aver evidenziato le modalità operative del sodalizio, composto da diciotto persone e disponente di canali di rifornimento collaudati e continuativi, tanto da consentire la gestione di mercati di spaccio, con disponibilità di diversi chili di stupefacente di vario tipo, in diversi quartieri di Roma oltre che a Nettuno, Anzio, Ardea e Pomezia, il Tribunale ha fatto perno sulla condotta partecipativa dell’indagato, svolgente attività di corriere, e sulla persistenza del vincolo con riferimento a una incolpazione «chiusa» al 3 marzo 2023. Sono stati valorizzati, in particolare, diversi elementi emergenti da intercettazioni successive all’arresto di NOME COGNOME, eseguito nell’aprile del 2019 con riferimento a reato in materia di stupefacenti ritenuto dal giudice del riesame essere stato eseguito nel perseguimento degli scopi del sodalizio. Trattasi di elementi evidenzianti la remunerazione percepita dal sodalizio e la persistenza dei relativi aiuti economici in favore dell’indagato, peraltro svolgente anche all’epoca dell’arresto l’attività di pizzaiolo, in Pomezia, poi autorizzatagli in sede di misura alternativa alla detenzione, ritenuti conducenti nel senso della detta persistenza.
Infondato si mostra infine il profilo di censura avente a oggetto la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, dedotto con particolare riferimento al
requisito della loro attualità e in considerazione della circostanza per cui si tratterebbe di condotta, quella (dell’aprile 2019) per cui l’attuale imputato è stato tratto in arresto e già giudicato con sentenza definitiva e pena espiata in regime alternativo al carcere, risalente nel tempo, rispetto all’ordinanza cautelare oggetto di riesame (dell’ottobre 2023).
3.1. Sul punto occorre ribadire che tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l’art. 274, lett. c), cod. proc pen., nel test introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Ne deriva che non è sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, COGNOME, Rv. 273674; si vedano altresì: Sez. 4, n. 23740 del 2023, COGNOME, cit., in motivazione, Sez. 4, n. 24142 del 25/05/2022, COGNOME, in motivazione, e Sez. 4, n. 18433 del 26/04/2022, COGNOME, in motivazione).
Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell’attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994, si vedano altresì: Sez. 4, n. 23740 del 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 24142 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 18433 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione). Essa richiede difatti una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; si vedano altresì: Sez. 4, n. 29076 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 24142 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 18433 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione).
Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla I. n. 47 del 2015 che ha introdotto nel testo dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell’attualità.
Si è infatti ritenuto, anche prima di tale modifica, che il requisit dell’attualità costituisse presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità e effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche e astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, COGNOME, Rv. 267830; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, COGNOME, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, COGNOME, Rv. 268977; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216).
3.2. Orbene, nella specie il Tribunale, al di là del riferimento al periodo di tempo decorso dall’arresto eseguito nell’aprile 2019 per fattispecie in materia di stupefacenti, fa correttamente perno sul mancato superamento del doppio regime presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (operante con riferimento all’art. 74 T.U. stup.), nei termini già innanzi evidenziati, previ sostanziale valutazione del decorso del tempo (rispetto alla misura cautelare applicata nell’ottobre 2023) con riferimento a un sodalizio ritenuto in permanenza fino al 3 marzo 2023 e con il quale l’indagato ha mantenuto i contatti, volti anche a forme di sostentamento economico, dopo il detto arresto.
In conclusione, all’infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deci o il 10 aprile 2024