Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27477 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27477 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Roma;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In motivazione si compie riferimento, quanto alla necessità di mantenere le precauzioni volte ad impedire i contatti con l’ambiente mafioso di provenienza, a:
-la particolare intensità e rilevanza del ruolo svolto nella organizzazione di riferimento, cosca COGNOME, operante in Reggio Calabria ed in Lombardia (zona di Lecco);
-i contenuti di una ordinanza cautelare del settembre 2023, ordinanza in cui, tra l’altro, si analizzano i comportamenti della nipote NOME COGNOME, indicativi del particolare carisma criminale esercitato dal detenuto anche in tempi recenti;
-l’assenza di concreti segnali di ravvedimento.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME COGNOME. Il ricorso Ł affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione su punti essenziali del reclamo.
Secondo la difesa il Tribunale ha offerto una risposta meramente apparente ai contenuti dell’atto di impugnazione, ove erano dedotte circostanze specifiche e idonee a dimostrare la inutilità della proroga del regime differenziato.
In particolare si era dedotta la sopravvenuta inesistenza del gruppo di riferimento ‘esterno’, posto che sia in Lombardia che in Calabria non possono dirsi esistenti realtà associative riconducibili al COGNOME, ormai detenuto da piø di trenta anni.
Sono stati sottovalutati gli indicatori di revisione critica, avviata già dal 2016 e si sarebbero – in sostanza – riprodotti riferimenti, non piø attuali, alle pregresse attività
– Relatore –
Sent. n. sez. 1748/2025
delittuose del Trovato. Vengono allegati al ricorso i documenti citati nell’atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Come Ł noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. Ł ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) .
Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l’assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione.
Vi Ł omessa motivazione anche quando non vengono esplicitate argomentazioni su specifici argomenti difensivi, in grado potenzialmente di portare a soluzione diversa sa quella adottata.
Ma nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutamente indicato le ragioni per cui si Ł ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il Trovato ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti in corso di espiazione.
Tale pericolo Ł stato rapportato, in primis ,al ruolo di vertice svolto nell’ambito della organizzazione di stampo mafioso, con particolare riguardo al territorio lombardo, il cui profilo operativo non può dirsi neutralizzato, in ragione delle considerazioni espresse dal Tribunale e non adeguatamente confutate nel ricorso.
A ciò si Ł aggiunta la considerazione dell’assenza di ‘reali’ indicatori di abbandono di logiche di appartenenza al sodalizio, il che determina – sul piano logico – la persistenza del pericolo di riattivazione di canali di collegamento con l’esterno.
Non si versa, pertanto, in ipotesi di «assenza» del percorso argomentativo.
Va inoltre precisato che la misura «trattamentale» di carattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito -di cui all’art. 41 bis ord.pen. – realizza finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809,in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con il contesto criminale di provenienza.
La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sŁ correlato alla limitazione di libertà, in virtø della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l’adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni.
La natura preventiva della adozione del regime differenziato Ł stata ribadita – in modo significativo – dalla stessa Corte Edu, nel noto caso COGNOME contro Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si Ł affermato (al par. 150) che : La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza piuttosto che punitive – del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonchØ gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell’imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) .
Trattasi di finalità di per sŁ ritenuta – dalla stessa Corte di Strasburgo – non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto criminale di provenienza.Sempre nella citata decisione COGNOME contro Italia si ribadisce – al par. 147 della sentenza – la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all’art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga: La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all’art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l’imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell’articolo 3 neppure quando Ł stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, NOME , citata sopra; COGNOME , citato sopra; COGNOME v. Italia , no. 24358/02, 11 luglio 2006; e COGNOME c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l’applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all’art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l’altro, accertare se il rinnovo o l’estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea , citata sopra, § 64; Argenti , citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e COGNOME , citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis , COGNOME c. Francia , n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) .
Resta pertanto confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede di applicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l’individuazione di un effettivo contributo arrecato all’attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento o la ripresa dei contatti con la realtà criminale di provenienza, in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.
Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.
Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell’ambito della quale indubbiamente incide l’intensità pregressa del ruolo associativo, come piø volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713).
Ciò consente di ritenere sufficiente, rispetto alle finalità della misura, il percorso argomentativo espresso nella decisione, in ragione della intensità del ruolo svolto dall’attuale ricorrente nel contesto associativo, in una con l’assenza di concreti indicatori di ravvedimento. Le doglianze difensive, infatti, non si confrontano in modo adeguato con gli episodi citati dal Tribunale e relativi ai contenuti del titolo cautelare emesso nel 2023. Se Ł vero che si tratta di condotte poste in essere da una nipote del COGNOME, Ł altrettanto vero che ciò dimostra, quantomeno per indizio, la immutata capacità di condizionamento mafioso del soggetto ristretto, il che giustifica le misure inibitorie tuttora in atto.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 16/05/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME