Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14736 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASTROREALE il 20/04/1961
avverso l’ordinanza del 10/09/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il
reclamo proposto da NOME COGNOME detenuto in regime speciale di cui all’art. 41
bis ord. pen., in relazione al diniego dell’autorizzazione inviare e ricevere
corrispondenza mediante posta elettronica;
ritenuto che:
il ricorso, così come il reclamo originario, è affetto da una prima ragione di inammissibilità stante la sua genericità, non essendo stato precisato se la richiesta
riguardava una (o più) specifiche missive, ovvero aveva ad oggetto la richiesta emissione di un provvedimento
di principio;
non è stato chiarito se le missive siano state inoltrate e se vi sia stato un concreto pregiudizio alle prerogative del detenuto e, dunque, se sussiste un
effettivo interesse al ricorso;
l’utilizzazione della posta elettronica è del tutto incompatibile con le esigenze e le finalità del regime detentivo speciale, tenuto conto del fatto che occorre preservare le esigenze di controllo del destinatario e del mittente effettivi delle comunicazioni, oltre che del contenuto del testo inoltrato e ricevuto;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso (dalla quale consegue anche quella dei motivi aggiunti, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di, Rv. 277850), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 344/2025