Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15536 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15536 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLENA TROCCHIA il 15/02/1961
avverso l’ordinanza del 06/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME detenuto in regime di cui all’art. 41 bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.
Osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME che ha dedotto violazione di legge, per essere la motivazione meramente apparente in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l’organizzazione criminale di riferimento.
Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221).
Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l’elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice all’interno del “clan COGNOME” insieme al fratello NOME, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la base familistica del clan e la mancata assunzione da parte di COGNOME di comportamenti antitetici allo stesso, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti (come emergente: – dall’episodio avvenuto nel maggio 2023, allorquando in Sant’Anastasia due soggetti hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un esercizio commerciale; – dall’atto intimidatorio occorso nell’agosto 2023 in Pollena Trocchia in danno di un esponente di spicco del clan COGNOME, operante in quel territorio in alleanza con il clan COGNOME; – dalle ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.i.p. nei confronti di vari soggetti, tra cui molti appartenenti al clan COGNOME, alleato del clan COGNOME), d) il ruolo di collegamento con l’esterno svolto dalla moglie, come riscontrato da un’operazione di polizia giudiziaria, e) il comportamento inframurario tenuto dallo stesso, destinatario di numerosi rapporti disciplinari anche
recenti, a riprova dell’assenza di resipiscenza da parte di chi non risulta avere assunto alcun atteggiamento di distacco dal clan di riferimento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – che peraltro impropriamente si risolve nella
denuncia di una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.