Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29729 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 13/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Con ordinanza in data 20/03/2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto di proroga del regime detentivo di cui all’art. 41bis ord. pen., emesso in data 18/01/2024.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME e con unico motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 41bis ord. pen. e all’art. 3 Convenzione EDU per avere il Tribunale di sorveglianza rigettato il reclamo sulla scorta di una motivazione meramente apparente nella quale ha omesso di confrontarsi sia con le plurime allegazioni difensive con le quali si evidenziava l’avvenuta dissociazione dell’COGNOME dal contesto criminale di provenienza sia con le relazioni redatte dal personale della Casa Circondariale di Viterbo con le quali si evidenziava la resipiscenza dello stesso.
Il Tribunale di sorveglianza si era soffermato unicamente sulla perdurante operatività del clan, senza vagliare i numerosi elementi che, a partire dal 2019, continuano a contrassegnare in positivo il percorso detentivo del condannato.
Non aveva valutato nØ la recente sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli in data 13/03/2023, nella quale sono state valorizzate le dichiarazioni confessorie di COGNOME in ordine ad un omicidio di cui era stato mandante, nØ le relazioni del carcere di Viterbo che davano atto di un suo percorso di revisione critica del proprio passato.
Il Tribunale di sorveglianza aveva svalutato questi elementi limitandosi ad affermare che non risultava l’avvio di una vera e propria collaborazione con la giustizia di COGNOME, senza tenere conto dei suoi comportamenti sintomatici di ineludibile valore positivo e senza spiegare in che termini egli potrebbe ancora attivare i suoi pregressi rapporti con il clan del quale Ł stata descritta la perdurante operatività.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso con memoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
– Relatore –
Sent. n. sez. 2092/2025
CC – 13/06/2025
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
2. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene «il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non Ł limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361-01).
Tuttavia «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912).
Pertanto «l’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 implica l’individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, nØ essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell’attività di trattamento penitenziario». (Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720 – 01).
Difatti il decorso del tempo non Ł elemento – di per sØ solo – capace di azzerare le spinte criminali che la personalità del condannato e gli stimoli derivanti dalle sue qualificate relazioni associative mafiose possono esprimere; al contempo, la capacità potenziale di riattivazione dei contatti va apprezzata in riferimento alla «particolare influenza» del soggetto detenuto sullo specifico contesto esterno.
Tale pericolo Ł stato sovente rapportato – in chiave logica – al ruolo di vertice svolto, in libertà, nell’ambito della organizzazione camorristica, il cui profilo operativo non può dirsi neutralizzato, in ragione di dati di fatto obiettivi e percepibili, riportati sia pure per sintesi nel corpo della decisione.
Per questo dinanzi ad una accertata qualità di capo o comunque di dirigente della organizzazione criminale e in presenza di elementi che descrivano tale organizzazione ancora attiva e ove manchino segnali di abbandono della logica deviante, si Ł ritenuto giustificato il decreto di proroga del regime differenziato, in ragione delle finalità preventive della misura di cui all’art. 41 bis ord.pen. (Sez. I, n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809).
La legittimità del regime differenziato Ł stata ribadita in ragione proprio della meritevolezza della finalità preventiva con la nota pronuncia della Corte EDU (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018, ricorrente COGNOME contro Italia); finalità non in contrasto con i diritti fondamentali, quando ricorre la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto criminale di provenienza.
Tenendo conto di questi principi, l’esame del provvedimento impugnato nella presente
sede di legittimità evidenzia che le carenze motivazionali denunciate sono insussistenti.
Non vi Ł omessa motivazione sui nuovi elementi dedotti e quella articolata nel provvedimento impugnato ad un’attenta verifica, confrontata con gli argomenti proposte con le censure, non può considerarsi apparente.
Sui sintomi positivi del percorso di revisione critica, emergenti dalle relazioni e presi in esame nella decisione, il Tribunale di sorveglianza ha affermato che da soli non possono bastare per escludere la necessità della proroga del regime differenziato, a fronte del ruolo di primo piano rivestito nella cosca da NOME COGNOME in qualsiasi momento riattivabile non solo perchØ la sua cosca di riferimento Ł tuttora operante, ma anche perchØ vi sono elementi fattuali che prefigurano il rischio che ciò possa accadere.
Il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato la conversazione intercettata di NOME COGNOME con il fratello, nella quale ha preso in considerazione la possibilità di ammettere alcune responsabilità in un contesto colloquiale dove tale proposito era stato interpretato come strumentale ad una preordinata strategia per ottenere una mitigazione del regime detentivo e riattivare i contatti con l’esterno.
Sulle sue dichiarazioni confessorie su omicidi da lui stesso ordinati il Tribunale di sorveglianza ha sottolineato quanto si legge nella sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli in data 13/03/2023, e cioŁ che l’ammissione Ł apprezzabile ma esula da un vero e proprio rapporto di collaborazione con la giustizia. Peraltro lo stesso Giudice in quella sentenza non gli ha riconosciuto la speciale attenuante di cui all’art. 416bis. 1 cod. pen. e il dato Ł stato congruamente valorizzato nel provvedimento impugnato come indicativo del fatto che, per quanto la confessione sia stata considerata attendibile, non Ł stata inquadrata in un sicuro percorso di definitiva rescissione dei legami con l’organizzazione criminale di riferimento
Il Tribunale di sorveglianza ha, infine, spiegato perchØ le condizioni di operatività della sua cosca e la fluidità dei suoi assetti interni e di vertice, potrebbero creare spazi per fargli riattivare ruoli di rilievo nella gestione degli affari della cosca. Con ciò completando la descrizione di permanenza dei rischi connessi alla possibilità che egli riattivi i rapporti con l’esterno mentre sta scontando la pena.
SicchŁ il provvedimento impugnato risulta del tutto immune dai vizi denunciati.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ne consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 13/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME