Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15518 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15518 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME relative alla violazione di legge in relazione agli artt. 38, comma 2, 40, comma 2, I. 26 luglio 1975, n.354 ( Ord. pen.), artt. 81, co. 4, 77 co. 1 n.6) e 16) d.P.R. n. 230/2000, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da doglianze generiche.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall’ordinanza impugnata. In essa, a fronte di tutti i rilievi svolti dalla difesa, si evidenzia che: – co emergente dalle relazioni di servizio in atti, è indubitabile che il ricorrente abbia simulato un malore, condotta sanzionata dal regolamento; – l’ordinanza del gennaio 2020 richiamata dal reclamante ha disposto la disapplicazione di un preciso ordine di servizio relativo alla traduzione detentiva di cui all’art. 41-bis Ord. pen. fino al reparto di multivideoconferenze, mentre nel caso di specie si tratta di traduzione dall’infermeria presso le sezioni comuni al reparto 41 -bis; a prescindere dalla legittimità dell’ordine, il ricorrente, a fronte della richiesta degli agenti di indossa le manette, avrebbe dovuto ottemperarvi, in quanto, ammettere un sindacato sulla legittimità di tale ordine, significherebbe porre in pericolo il regolare funzionamento degli istituti penitenziari; – sussiste l’obbligo per i detenuti sottoposti al regime di all’art. 41bis di sottoporsi al controllo, sia al momento dell’uscita per i passeggi che al momento del rientro, secondo quanto disposto dall’art. 25.1, comma 1, della circolare DAP; – va confermata la piena legittimità dei provvedimenti reclamati, essendo presenti agli atti i verbali di convocazione, nei quali è stato dato atto della dichiarata volontà dell’interessato di rinunciare a comparire; – di conseguenza, l’eventuale pregiudizio arrecato alla esplicazione di diritti difensivi non è attribuibil al comportamento dell’Amministrazione, ma piuttosto alle scelte compiute dall’interessato; – quanto al rilievo inerente alla mancata fissazione della data e dell’ora della convocazione avanti al Consiglio di disciplina, il ricorrente ha sempre avuto la possibilità di presentarsi all’organo collegiale per esporre le proprie difese in quanto sempre personalmente invitato dal personale di polizia penitenziaria prima dell’apertura del giudizio; – si ritiene applicabile al caso di specie l’art. 177 cod. proc pen. secondo cui l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità solo nei casi previsti dalla legge, tra cui non rientra la norma che prevede la competenza del direttore alla contestazione; – risulta dagli atti che, in un’altra occasione, egli ha rifiutato di presentarsi davanti al Consiglio di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
disciplina, adducendo giustificazioni prive di pregio e non essendovi alcun legittimo impedimento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.