Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9388 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9388 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all’art. 41-bis Ord. pen., per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 15 settembre 2025 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto il suo reclamo avverso il provvedimento di trattenimento di una missiva a lui inviata da NOME COGNOME, anch’egli detenuto, confermando la valutazione che tale missiva aveva contenuti ambigui e criptici;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per essere il trattenimento motivato non da esigenze attinenti ad indagini o prevenzione dai reati, come prescritto dalla legge, ma dalla presenza di frasi anodine e relative esclusivamente a familiari del ricorrente;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, avendo l’ordinanza indicato in modo esplicito le frasi idonee a far sorgere sospetti circa il loro reale contenuto, potendo trattarsi di una comunicazione inerente i contatti con l’associazione criminosa di appartenenza, e chiedendo il ricorrente una diversa valutazione circa la natura criptica di tali frasi, mentre esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto all base del provvedimento impugNOME, e la formulazione di una loro diversa interpretazione, se quella fornita dal giudice di merito sia non manifestamente illogica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, in tema di interpretazione delle intercettazioni);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il P esi nte