Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41075 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41075 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recent ribadito che «In tema dì regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis o pen., è legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria di dinie dell’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di “compact disk” musicali e relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione del dell’istituto ìn termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia poss assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 4 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 – 01; Sez. 1, n. 4348 del 30/09/2021, Ministero Giustizia, Rv. 282213 – 01);
che, dunque, l’atto di assenso può essere rilasciato a condizione che s puntualmente verificato che l’acquisito e la detenzione di tali prodotti, in ass non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interve su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle prec connesse al regime penitenziario differenziato;
che, nel caso di specie, a fronte di un provvedimento, quale quell impugnato, che espone compiutamente le ragioni preclusive alla chiesta autorizzazione, il ricorrente frappone obiezioni del tutto inidonee ad enucle specifici profili di illegittimità, che attengono, da un canto, alla pretesa, dimostrata, disparità di trattamento tra COGNOME ed altri soggetti che, pure re nello stesso istituto penitenziario e sottoposti a regime penitenzi differenziato, sarebbero stati autorizzati ad acquistare ed utilizzare il lett ed ì supporti musicali e, dall’altro, alla singolare condizione del ricor sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro;
che, a quest’ultimo proposito, se è vero che l’applicazione, nei confronti soggetti internati, del regime detentivo previsto dall’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n 354, non determina, in via automatica, l’integrale estensione di tutt restrizioni destinate a chi sia, invece, detenuto in custodia cautelare espiazione di pena definitiva, non è men vero, per converso, che il ricorrente astiene dal confrontarsi con le ragioni sottese al provvedimento impugnato legate al pericolo che, in assenza di controlli che l’amministrazione penitenzi deduce di non essere in condizione di effettuare, l’introduzione dall’esterno d musicali offra il destro per veicolare non consentite comunicazioni tra colui c sia assoggettato al regime detentivo differenziato e l’ambiente criminale riferimento;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi causa di inammissibilità, al della Cassa delle ammende; atti a escludere la colpa nella determinazione della versamento della somma di tremila euro in favore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e spese processuali e della somma di ammende. condanna il ricorrente al pagamento delle euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso il 08/06/2023.