Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 869 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 869 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 13 febbraio 2024 con il quale Ł stato prorogato, per la durata di due anni, il regime detentivo di cui all’art. 41bis ord. pen. applicato nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in virtø di provvedimento di cumulo, per la pena i trenta anni di reclusione, emesso dal AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Napoli il 19 luglio 2023.
Il titolo ha ad oggetto i delitti di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, due omicidi, tentato omicidio ed estorsione, tutti aggravati dall’agevolazione mafiosa.
Il regime detentivo speciale trova applicazione dal 5 marzo 2012.
Riassunti i precedenti penali che segnalano un precoce esordio nella commissione di delitti particolarmente gravi giudicati dal Tribunale per i minorenni, il Tribunale ha motivato sull’attuale permanente operatività RAGIONE_SOCIALE‘associazione criminale di appartenenza del detenuto e la capacità di quest’ultimo di mantenere i rapporti con esponenti liberi del medesimo sodalizio, come emerso dai pareri RAGIONE_SOCIALEe Procure competenti, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE.
XXXXXXX ha ricoperto un ruolo apicale nell’omonimo gruppo associativo mafioso legato al RAGIONE_SOCIALE, operante nei quartieri orientali RAGIONE_SOCIALEa Città di Napoli, nel contesto del quale sono maturati plurimi omicidi ai quali erano addetti proprio gli esponenti RAGIONE_SOCIALEa famiglia XXXXXXX, fra i quali, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe condanne riportate, l’odierno ricorrente.
Dalla posizione verticistica all’interno del sodalizio Ł derivata l’autorevolezza nel contesto camorristico, per come desunto anche dall’elevato stile di vita del nucleo familiare (riscontrato anche all’attualità), a dispetto RAGIONE_SOCIALEa mancanza di qualsiasi attività lavorativa, nei termini segnalati dalla polizia giudiziaria.
E’ stata affermata la permanente operatività del gruppo mafioso, come emerso da
operazioni di polizia giudiziaria negli anni 2018, 2019 e 2023.
Peraltro, l’ipotesi associativa che ha visto coinvolti diversi esponenti RAGIONE_SOCIALEa famiglia XXXXXXX (fra i quali parenti stretti del ricorrente) ancora nel 2023 ha ricevuto una prima conferma giurisdizionale con sentenza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2024.
Dato atto RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEa condotta processuale, RAGIONE_SOCIALEa apparenza RAGIONE_SOCIALEa prospettata dissociazione (in conformità a pronunce giurisdizionali) e rilevata l’esistenza di condizioni di salute che non diminuiscono la capacità di mantenere i collegamenti con gli affiliati in libertà, il Tribunale ha affermato l’esistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per la proroga del regime detentivo speciale.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito il difetto assoluto e l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione,
Ha segnalato l’assenza di una valutazione in punto di capacità di mantenere i rapporti con il gruppo criminale di provenienza.
Sul punto la motivazione sarebbe insufficiente ed illogica sostanziandosi in un mero richiamo alla biografia criminale del ricorrente e, dunque, al suo passato, piuttosto che a profili idonei ad individuare una capacità attuale di avere relazioni con il sodalizio mafioso.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione oviolazione di legge in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di salute del detenuto.
Sin dal reclamo, era stata evidenziata la precarietà RAGIONE_SOCIALEa salute del ricorrente che Ł affetto da «sindrome mieloproliferativa cronica tipo policetemia vera» per la quale Ł stato sottoposto a piø sedute di salassoterapia.
Proprio a ragione di tali condizioni Ł stato chiesto al Tribunale di sorveglianza di non prorogare ulteriormente il regime detentivo speciale ma, sul punto, il Tribunale ha reso una motivazione laconica e omissiva di ogni considerazione circa l’incompatibilità di quella modalità di detenzione con le condizioni di salute del detenuto.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini di seguito esposti.
Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile.
2.1. L’ambito del sindacato di legittimità sui provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41bis ord. pen. Ł limitato, ai sensi del comma 2sexies RAGIONE_SOCIALEa stessa disposizione, alla violazione di legge.
Ne consegue che il controllo suscettibile di essere effettuato nel presente giudizio riguarda solo l’osservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di legge sostanziale e processuale e l’assenza di motivazione nei termini in cui la stessa deve essere articolata a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 41, comma 2sexies ord. pen. che impone al Tribunale di sorveglianza di motivare sui presupposti per l’adozione del provvedimento e la congruità del contenuto RAGIONE_SOCIALEo stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2.
Sul punto si Ł formato un consolidato orientamento nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nella materia di interesse, il vizio RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge include, quale mancanza di motivazione, «tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea – per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso – a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303) oppure si riveli «assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione» (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628).
Si tratta RAGIONE_SOCIALEa concreta applicazione del principio generale secondo cui «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, Ł comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALEa norma che impone l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611)
Al contrario, il controllo del Tribunale di sorveglianza ha ad oggetto profili piø ampi se si considera che l’ambito RAGIONE_SOCIALEa cognizione Ł stato definito dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che «anche a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche introdotte all’art. 41 bis Ord. Pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto indicate nel provvedimento, RAGIONE_SOCIALEa capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, RAGIONE_SOCIALEa sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, Ordinanza n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, MulŁ, Rv. 281361).
2.2. La censura in esame evidenza lacune motivazionali, piø che violazioni di legge e riguarda un unico profilo (quello del mantenimento dei contatti con il gruppo mafioso) che risulta essere stato preso in considerazione ampiamente nell’ordinanza (pagg. da 4 a 7).
Si tratta di aspetti che riguardano la capacità del detenuto di mantenere contatti con gli ambienti criminali di provenienza e la permanente capacità operativa del sodalizio, come desunta da recenti indagini di polizia giudiziaria e dalla verifica RAGIONE_SOCIALE‘immutato stile di vita condotto dal nucleo familiare di origine del detenuto.
A tale proposito, come ricordato, Ł stato richiamato il contenuto di una recente ordinanza di custodia cautelare a carico di numerosi esponenti del RAGIONE_SOCIALE fra i quali diversi appartenenti alla famiglia XXXXXXX.
A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente propone censure inammissibili siccome volte a criticare l’insufficienza e l’illogicità del percorso giustificativo, rimanendo il «difetto assoluto» di motivazione una mera affermazione contenuta nella rubrica RAGIONE_SOCIALEa censura ma non sviluppata nella sintetica esposizione.
Con il secondo motivo viene lamentato il difetto assoluto di motivazione sul profilo RAGIONE_SOCIALEe condizioni di salute del detenuto.
Non viene introdotto, come correttamente osservato dal AVV_NOTAIO generale, il tema RAGIONE_SOCIALEa condizione di incompatibilità con la detenzione in carcere ma quello RAGIONE_SOCIALEa concreta incidenza RAGIONE_SOCIALEe patologie documentate con le modalità RAGIONE_SOCIALEa detenzione secondo il regime speciale di cui all’art. 41bis Ord. pen.
Il profilo Ł stato valutato dal Tribunale di sorveglianza e la motivazione si rinviene a pag. 6, terzultimo capoverso, ove si legge che «quanto alle condizioni di salute, il Tribunale rileva che le stesse non sono tali da inficiare le capacità di mantenere collegamenti con gli affiliati in libertà e pertanto non incidono sul giudizio di rischio di mantenimento dei contatti all’esterno che il regime Ł volto a impedire».
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato il principio, qui ribadito, secondo cui in tema di proroga del regime penitenziario differenziato, l’aggravamento RAGIONE_SOCIALEe condizioni di salute fisiche del detenuto può incidere sulla complessiva legittimità RAGIONE_SOCIALEa proroga del predetto regime, sia con riguardo al divieto di realizzazione di un
trattamento inumano o degradante sia con riferimento all’analisi RAGIONE_SOCIALEa condizione di attualità RAGIONE_SOCIALEa pericolosità del recluso.
In applicazione di questo principio, Sez. 1, n. 32405 del 23/02/2017, Farinella, Rv. 270585 – 01 ha accolto il ricorso del detenuto avverso il rigetto del reclamo contro il provvedimento di proroga del regime differenziato, in quanto il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto tener conto RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEe condizioni patologiche sopravvenute, unitamente all’età particolarmente avanzata del ricorrente, per valutare la legittimità RAGIONE_SOCIALEa proroga.
Nella motivazione di altro, piø recente arresto, Ł stato condivisibilmente spiegato che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa rappresentazione di problematiche connesse alle condizioni di salute del detenuto, il Tribunale di sorveglianza Ł chiamato a «valutare, in presenza di una specifica doglianza, se lo stato di salute del ricorrente incida sulla sua possibilità di riprendere o mantenere i contatti con il sodalizio criminoso di appartenenza, nei senso di escluderla o limitarla al punto da rendere non necessaria la proroga del regime differenziato, e se quest’ultimo si traduca, a causa di uno stato patologico particolarmente grave del detenuto, in una condizione di sofferenza aggiuntiva ed eccessiva, ovvero in un trattamento inumano o degradante, contrastante con la finalità rieducativa che l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena deve sempre mantenere, in caso affermativo bilanciando le esigenze di cura del detenuto stesso con le esigenze di sicurezza pubblica» (Sez. 1, n. 433 del 29/11/2023, dep. 2024, S., n.m.).
Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato (peraltro, in termini piuttosto assertivi) esclusivamente sul profilo del mantenimento dei rapporti con il gruppo mafioso che, certamente, sulla scorta del principio richiamato, Ł dato che va preso in esame, ma non Ł il solo parametro da considerare.
Ha totalmente pretermesso, infatti, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di salute del detenuto (rispetto al quale non ha acquisito la relazione sanitaria RAGIONE_SOCIALEa quale il provvedimento impugnato non fa menzione) in funzione RAGIONE_SOCIALEa particolare afflittività del regime detentivo speciale sotto il profilo del divieto di trattamenti inumani e degradanti, nØ sono state considerate le allegazioni di cui al reclamo basate su documentazione sanitaria recente.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo, al Tribunale di sorveglianza di Roma affinchØ si conformi al principio di diritto sopra richiamato e qui ribadito.
Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così Ł deciso, 21/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.