Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17547 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17547 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da NOME COGNOME avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 27 maggio 2021 di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., cui il ricor sottoposto.
Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, tale regime era giustificato dall’inseriment del condannato in posizione di rilievo nell’ambiente della criminalità calabrese riconducibile locale di Ariola, dallo stato di latitanza che lo stesso è riuscito a garantirsi per un certo di tempo, dai tentativi del gruppo criminale di farlo evadere riferiti da un collaborat giustizia, dalla persistente attività criminale organizzata nel territorio di provenienza che ha luogo anche ad omicidi e tentati omicidi in logiche di assestamento degli equilibri tra gru rivali.
Il Tribunale ha concluso, pertanto, nel senso della fondatezza del pericolo che nel regime detentivo ordinario il condannato possa con le proprie conoscenze sostenere le attività illec del gruppo criminale di appartenenza.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il condannato deducendo un unico motivo di ricorso in cui deduce violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione, riferimento agli artt. 41-bis, ord. pen. relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato in esame, che erano stati valu dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo; la motivazione faceva riferimento soltanto a fatti antecedenti alla carcerazione, citava fatti di sangue recent territorio di riferimento senza che sia ancora avvenuto un accertamento giurisdizionale sugl stessi che consentano di riferirli all’organizzazione criminale in cui era attivo il ricorrente, in uno dei due omicidi citati nei gradi di giudizio di merito sarebbe emerso che lo stesso sareb avvenuto per motivi passionali; la motivazione citava anche tentativi di far evadere il condannat che non sono riscontrati da alcun elemento investigativo; la motivazione sosteneva l’operativit attuale di sodalizi criminali nel territorio di riferimento del ricorrente ma nessuna contesta risultava, in realtà, sull’attuale operatività della locale di Ariola; la motivazione ome considerare che il nucleo familiare del condannato non ha attuali pendenze giudiziarie. L motivazione sarebbe, in definitiva, meramente apparente.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Si ricorda preliminarmente che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o proroga il reg differenziato di cui all’articolo 41-bis ord. pen., è impugnabile unicamente per violazione di legge.
In ordine al perimetro di ampiezza di tale vizio, ed alla possibilità di far rifluire in e censura, in realtà, al contenuto della motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, si è, da tempo, sostenuto che «in tema di regime carcerario differenziato, legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, complete e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea – per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso – a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avver l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354
1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunt fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecament apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).
L’orientamento giurisprudenziale citato è, peraltro, espressione di principi più genera enunciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui la violazione di legge permette sindacato della motivazione soltanto nei casi in cui la motivazione sia priva dei requisiti mi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito (Sez. U, n. 25080 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Risultano quindi estranee ai limiti del sindacato ‘attribuito a questa Corte di legittim doglianze sviluppate nel ricorso in merito alla attribuibilità o meno all’organizzazione crimi in cui era attivo il ricorrente degli omicidi avvenuti di recente nel territorio di riferimen merito alla valutazione sulla maggiore o minore capacità criminale attuale della locale di Ario perché afferenti non la coerenza, completezza e logicità della motivazione, ma la ponderazione degli elementi di prova su cui è stato fondato il provvedimento impugnato.
Per le stesse ragioni non è, inoltre, sindacabile come apparenza della motivazione la circostanza che l’ordinanza impugnata abbia fatto riferimento alla notizia che l’organizzazio criminale si fosse attivata per far evadere il detenuto, che è una circostanza rilevante, in qua indicativa della capacità del detenuto di mantenere contatti con l’esterno nonostante l sottoposizione al regime di cui all’articolo 41-bis ord. pen., restando riferita al mer valutazione del quantum degli elementi di prova esistenti in ordine a tale tentativo di evasione e l’esistenza o meno di riscontri alle dichiarazioni sul punto del collaboratore di giustizia.
Va anche aggiunto che non è metodologicamente corretto richiedere alla ordinanza impugnata lo stesso standard di valutazione delle prove della esistenza o meno del tentativo di evasione che sarebbe necessario in un giudizio sul merito di tale fatto criminale, perché, com ricordato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, la persistente esistenza di collegam con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, non deve essere dimostrata in termini certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti», essendo stati valorizzati specifici elem fatto che sono stati tratti da provvedimenti giudiziari a carico del prevenuto (Sez. 1, Sentenza 20986 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221; conforme Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263508).
La circostanza, inoltre, che il nucleo familiare dell’interessato non abbia attuali pende giudiziarie, riferita in ricorso, non sarebbe in ogni caso sufficiente a trasformare i motivazione apparente il percorso logico della ordinanza, che parte dalla considerazione della posizione di capoclan del ricorrente, passa attraverso la valutazione del suo periodo di latitanz evidenzia i tentativi della cosca di farlo evadere, e rileva la permanente operatività
criminalità organizzata nel territorio di riferimento, come da informazioni riferite dalle fo polizia.
In definitiva, come evidenziato nei precedenti giurisprudenziali citati sopra, una motivazio apparente è una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito d giudice di merito, e nel caso in esame il filo logico del provvedimento impugnato (posizione d capoclan del ricorrente, latitanza, tentativi della cosca di farlo evadere, permanente operati della criminalità organizzata nel territorio di riferimento) è agevolmente comprensibile, talch censure mosse dal ricorso si risolvono, in definitiva, in una rilettura degli elementi di prov il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di individuare a carico del ricorrente sulla persis esistenza di collegamenti dello stesso con un’associazione criminale.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023.