Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31883 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31883 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 15/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona di NOME COGNOME che ha
COGNOME NOME nato a SANT’ANTIMO il 10/01/1969 avverso l’ordinanza del 13/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME detenuto in regime speciale per piø condanne per omicidio, violazioni della legge sulle armi, aggravate dall’art. 7 l. n. 203 del 1991 e partecipazione ad associazione di stampo camorristico, avverso il decreto di proroga del regime detentivo di cui all’art. 41bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), per anni due emesso in data 03/01/2024.
In motivazione Ł stato evidenziato come risulti tuttora operativa la consorteria criminale di appartenenza del detenuto, che Ł nipote di NOME COGNOME (considerato il capo clan) di conseguenza Ł stato ritenuto sussistente il pericolo che il reclamante, se sottoposto al regime ordinario, potesse ripristinare contatti con la criminalità organizzata. A tal fine sono stati rilevati piø indici di pericolosità attuale e concreta ritenuto ininfluente il decorso del tempo per poter considerare l’invocata rescissione dei legami con la l’associazione criminale di appartenenza. Dalla relazione comportamentale del 29 gennaio 2025 Ł emerso, inoltre, che il detenuto ha mostrato dissenso verso il regime differenziato applicato dichiarando la sua estraneità ai fatti e la propria innocenza. Infine, il ricorrente Ł stato attinto da una seconda sanzione disciplinare, in data 4 ottobre 2024 dopo la precedente del 2022, consistita nell’esclusione dalle attività in comune.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME con un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge in relazione all’art. 41-bis ord. pen. e 125 cod. proc. pen., con relativo vizio motivazionale per aver il Tribunale di sorveglianza non considerato la lunga detenzione senza che fossero intervenute ulteriori carichi pendenti, il contenuto del decreto impugnato identico al precedente senza ulteriori elementi di novità, la sopravvenienza di provvedimenti emessi dal Tribunale misure di prevenzione di Napoli che avevano escluso l’attualità della pericolosità rigettando le richieste di applicazione di misure di prevenzione personali e
patrimoniali, la disapplicazione del regime speciale ad un coimputato del COGNOME fondato sulla ritenuta disarticolazione del clan ‘COGNOME‘ cosicchØ la proroga era stata accordata in assenza dell’attualizzazione degli indici di pericolosità.
Con successiva memoria di replica alla requisitoria del procuratore generale sono stati ribadite le ragioni già esposte in ricorso.
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d’inammissibilità.
Appare opportuno premettere che, ai sensi dell’art. 41bis , comma 2 sexies , ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene « il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non Ł limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza » (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361). Tuttavia « ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime » (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912). Pertanto « l’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 implica l’individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, nØ essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell’attività di trattamento penitenziario ». (Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Rv. 276720).
Il decorso del tempo, infatti, non Ł elemento – di per sØ solo – capace di azzerare le spinte criminali che la personalità del condannato e gli stimoli derivanti dalle sue qualificate relazioni associative mafiose possono esprimere, invece, la capacità potenziale di riattivazione dei contatti va apprezzata in riferimento alla particolare influenza del soggetto detenuto sullo specifico contesto esterno. Tale pericolo Ł stato sovente rapportato – in chiave logica – al ruolo di vertice svolto, in libertà, nell’ambito della organizzazione camorristica, il cui profilo operativo non può dirsi neutralizzato, in ragione di dati di fatto obiettivi e percepibili, riportati sia pure per sintesi nel corpo della decisione. Per questo dinanzi ad una accertata qualità di capo o comunque di dirigente della organizzazione criminale e in presenza di elementi che descrivano tale organizzazione ancora attiva e ove manchino segnali di abbandono della logica deviante, si Ł ritenuto giustificato il decreto di proroga del regime differenziato, in ragione delle finalità preventive della misura di cui all’art. 41bis ord. pen. (Sez. I, n. 52054 del 29.4.2014, Rv 261809). La legittimità del regime
differenziato Ł stata ribadita in ragione proprio della meritevolezza della finalità preventiva con la nota pronuncia della Corte EDU (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018, ricorrente COGNOME contro Italia); finalità ritenuta non in contrasto con i diritti fondamentali, quando ricorre la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto criminale di provenienza.
Tenendo conto di questi principi, dall’esame del provvedimento impugnato non si rilevano i vizi denunciati in ricorso.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità appena citata, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione logica e immune da profili di illogicità e contraddittorietà, ha evidenziato la gravità dei reati commessi e l’assenza di qualsiasi revisione critica da parte del ricorrente rispetto a tali fatti e alla sua appartenenza al clan in posizione vicina al vertice con la conseguente concreta possibilità che possa ripristinare i collegamenti con la criminalità organizzata.
A ciò si deve aggiungere che le circostanze ritenute favorevoli esposte non sono in alcun modo documentate con conseguente loro inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso.
Il ricorso, per tali ragioni, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME