Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40048 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40048 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 ottobre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato nell’interesse di NOME avverso il D.M. 15 luglio 2021, con cui è stata prorogata per due anni la sottoposizione del detenuto al regime detentivo differenziato previsto dall’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.
La proroga è stata disposta sul rilievo della persistente operatività dell’associazione mafiosa di cui il condannato ha fatto parte – il RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO – e della posizione di capo promotore da lui rivestita in seno a detta compagine, che gli ha consentito una lunga latitanza, terminata con l’arresto del 2009, elemento che concorre a convincere della attuale sussistenza del legame con l’organizzazione.
Il giudice a quo ha, altresì, rilevato che dall’osservazione penitenziaria non sono emersi, in NOME, elementi sintomatici di autentica rielaborazione critica del proprio vissuto delinquenziale né, tantomeno, di dissociazione o di acquisizione di valori di legalità e che il detenuto è stato, peraltro, destinatario, nel 2021, due trattenimenti di corrispondenza.
NOME COGNOME propone, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorso per Cassazione incentrato su un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione.
Eccepisce, in particolare, che il provvedimento impugnato è sorretto da una motivazione stereotipata, atteso che non emergono elementi, diversi dalla sua storia criminale, da cui poter desumere la capacità di mantenere contatti con il sodalizio criminale e che è stato trascurato come egli non sia stato coinvolto, a far data dal 2008, in ulteriori procedimenti giudiziari.
Lamenta, ancora, che il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato il dato inerente al trattenimento della corrispondenza che, di per sé ed in assenza di maggiori informazioni sull’effettivo tenore della comunicazione, resta, nell’ottica considerata, neutro.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato.
Come da ultimo ricordato da Sez. 1, n. 24/02/2023, n. 13258, Cospito, l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione nei casi di applicazione o proroga del regime carcerario differenziato di cui all’art. 41bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è segnato dal comma 2-sexies, che circoscrive alla violazione di legge l’ambito dei vizi deducibili avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma.
Il controllo affidato alla Corte di legittimità si svolge, pertanto, in un perimetro circoscritto che ricomprende, oltre all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza o la mera apparenza di motivazione, riconducendosi in tale vizio, integrante la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., i casi di motivazione graficamente assente o del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l’applicazione o la proroga del regime detentivo differenziato (sul punto, cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611, nonché, con riferimento specifico al tema del regime carcerario, Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226628),
A differenza, pertanto, della verifica demandata al Tribunale di sorveglianza, che è organo di merito, questa Corte ha ridotti margini di intervento, non potendo trovare ingresso ragioni di censura afferenti al materiale probatorio, alla correttezza della sua valutazione, al rigore logico del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione ovvero a profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione, e dovendo, invece, esso esplicarsi, in ordine alla legalità della decisione impugnata, in relazione ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di una motivazione reale ed effettiva.
Tale limite al sindacato di legittimità comporta, inoltre, l’impossibilità di stigmatizzare l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o la documentazione difensiva, sempre che i dati posti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).
In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione ineccepibile della posizione di NOME, che è stata esaminata alla luce delle note informative trasmesse dalla RAGIONE_SOCIALE
di Napoli, dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice a quo ha evidenziato l’attuale operatività dell’associazione mafiosa di appartenenza, il potente RAGIONE_SOCIALE, la cui azione risulta diffusa, aggressiva e violenta, e rispetto alla quale NOME NOME stato capo promotore della frazione Bidognetti, assumendo, in un momento di particolare fibrillazione del gruppo, il ruolo di principale referente di tutti gli affiliati liberi, in quanto as al comando dopo l’arresto di coloro che, sino a quel tempo, ne avevano detenuto le leve.
Proprio grazie a tale rango, ha sottolineato il Tribunale di sorveglianza capitolino, NOME è riuscito a sottrarsi all’arresto ed a mantenere una lunga latitanza, protrattasi sino al 2009.
Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, condiviso le valutazioni espresse nel decreto ministeriale in merito all’attualità dei collegamenti, desunta dalla biografia criminale di NOME NOME dalla sua posizione di vertice nell’ambito della societas RAGIONE_SOCIALE, che rende concreto il pericolo che egli, se inserito nel circuito penitenziario ordinario, riannodi i pregressi contatti con i sodali.
Ciò, anche in virtù del fatto – da tempo emerso nell’esperienza investigativa e giudiziaria – che nelle organizzazioni di tipo mafioso il vincolo associativo permane anche in costanza di detenzione carceraria, vieppiù in relazione a chi ricopre un ruolo apicale, tanto che, in mancanza di una chiara manifestazione di resipiscenza, positiva evoluzione della personalità o, comunque, distacco dalla compagine criminale di appartenenza, il detenuto conserva inalterati i propri poteri di intervento e decisionali nelle logiche e nelle dinamiche interne dell’organizzazione ancora operativa sul territorio.
Ricostruito in questi termini,i1 percorso argomentativo che la supporta, l’ordinanza impugnata appare rispettosa tanto delle risultanze processuali quanto dei parametri, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che i vizi lamentati non sono ammessi al vaglio in questa legittimità, poiché il ricorso tende, in parte, a provocare una nuova – non consentita – valutazione di merito dei presupposti per la proroga del regime detentivo speciale e, per la parte residua, allo sfavorevole apprezzamento di un apparato motivazionale che, in quanto immune da radicali deficit razionali e fondato sulla corretta indicazione delle pertinenti circostanze di fatto, non può in alcun modo essere qualificato in termini di mancanza o di apparenza.
Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/05/2023.