Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6761 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6761 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo proposto di NOME COGNOME avverso il d.m. emesso dal Ministro della Giustizia il 16 luglio 2024, con il quale era stata disposta la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 -bis Ord. pen.
A ragione della decisione, il Tribunale indicava i seguenti elementi sintomatici della persistenza dell’attuale capacità, in capo al reclamante, di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata:
la posizione di elemento di spicco della consorteria attualmente denominata “RAGIONE_SOCIALE“, della quale COGNOME fu reggente nel periodo, coincidente con la sua latitanza, dal 2009 al 2014, con il compito di ripartizione degli stipendi fra gli affiliati e con poteri di iniziativa;
l’attuale operatività della cosca di riferimento in Lentini, come emerso da diverse recenti operazioni di P.G., dalle quali si evinceva la mancata disarticolazione del gruppo;
la recente ripresa della lotta tra RAGIONE_SOCIALE contrapposti, nel contesto della quale erano stati uccisi agenti di Polizia penitenziaria;
la mancanza di elementi dai quali desumere l’interruzione del vincolo associativo e/o la dissociazione del COGNOME.
Propone ricorso l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione (“apparente, generica e illogica”) con riferimento all’attualità della pericolosità sociale d ricorrente.
Si contesta in ricorso il ruolo di reggente del RAGIONE_SOCIALE attribuito al COGNOME, viceversa escluso dalla “stessa sentenza della Corte di Catania”, così come si obietta che il condanNOME abbia mai continuato a dirigere il RAGIONE_SOCIALE da latitante, posto che egli sarebbe stato sempre detenuto “ininterrottamente dal 2002 fino al 2021/2022”.
Si critica, infine, la motivazione laddove fa riferimento a contatti con sodali liberi, quando il ricorrente, negli ultimi nove anni, avrebbe effettuato solo colloqu con i familiari.
Il Procuratore generale della Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché sviluppa motivi non consentiti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato.
L’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall’art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall’art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando “risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”.
2.1. L’ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segNOME dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, l’interNOME o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, olt che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003, COGNOME NOME, Rv. 224611 – 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01).
2.2. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, all verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza dell’applicazione, in proroga, della misura in oggetto.
Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato – facendo richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e ai dati processuali – sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all’attualità del pericolo, concludendo, coerentemente, che COGNOME – nonostante il regime più severo in atto – è in g,rado di mantenere contatti con il predetto sodalizio.
Le argomentazioni che sorreggono l’ordinanza impugnata, sviluppate nel rispetto dei principi di legge come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché in conformità a logica, si sottraggono alle censure proposte dal ricorrente, solo formalmente articolate anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma, sostanzialmente, involgenti profili di fatto o di motivazione non apprezzabili in questa sede.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE