Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17903 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17903 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a MONTE SANT’ANGELO il 05/02/1973 avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Roma; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 14 novembre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da NOME COGNOME NOME avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen. (decreto del 4 dicembre 2023) .
Il Tribunale, premesso che il Li COGNOME risulta in espiazione della pena di anni 26 di reclusione per associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed altro, evidenzia in sintesi:
il ruolo apicale ricoperto nella organizzazione di stampo mafioso dal medesimo fondata insieme ai fratelli;
la perdurante operatività del gruppo criminale di riferimento, attestata di recente da una ordinanza emessa nel settembre del 2024 dal GIP del Tribunale di Bari;
l’assenza di indicatori di effettivo ravvedimento. Sul punto si evidenzia che Ł stata commessa una infrazione disciplinare nel 2023 e che i contenuti della relazione di sintesi attestano la totale minimizzazione dei fatti commessi .
Sarebbe, pertanto, del tutto inalterata la capacità del COGNOME di mantenere contatti con il contesto criminale di provenienza, capacità non attenuatasi per effetto del tempo trascorso in detenzione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – COGNOME NOME COGNOME deducendo erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione circa la
perdurante pericolosità del ricorrente e circa la capacità di mantenere i contatti con il contesto di provenienza.
Il Tribunale non avrebbe realizzato un concreto apprezzamento dei motivi di reclamo, con mera apparenza di motivazione.
In particolare si ritiene non concretamente apprezzato: a) il fatto che le missive sequestrate riguardavano correi, in particolare il fratello, ma non il COGNOME NOME; b) il fatto che nella relazione comportamentale sono indicati anche aspetti positivi sul piano della attività lavorativa e della cordialità con gli operatori.
Non vi sarebbe, dunque, alcun elemento sopravvenuto idoneo a confermare il particolare livello di pericolosità del Li Bergolis Matteo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Come Ł noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. Ł ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) .
Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l’assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione.
Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutamente indicato le ragioni per cui si Ł ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il Li Bergolis ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti giudicati.
Tale pericolo Ł stato rapportato, in primis, al ruolo di vertice svolto nell’ambito della organizzazione camorristica, il cui profilo operativo non può dirsi neutralizzato, in ragione delle considerazioni espresse dal Tribunale.
A ciò si Ł aggiunta la considerazione dell’assenza di ‘reali’ indicatori di abbandono di logiche di appartenenza al sodalizio, il che determina – sul piano logico – la persistenza del pericolo di riattivazione di canali di collegamento con l’esterno.
Non si versa, pertanto, in ipotesi di «assenza» del percorso argomentativo.
Va altresì precisato che la misura «trattamentale» essenzialmente di carattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito – di cui all’art. 41 bis ord.pen. – realizza finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con il contesto criminale di provenienza.
La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sŁ correlato alla limitazione di libertà, in virtø della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l’adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni.
La natura preventiva della adozione del regime differenziato Ł stata ribadita – in modo significativo – dalla stessa Corte Edu, nel noto caso COGNOME contro Italia (I sezione, sentenza
del 25 settembre 2018), lì dove si Ł affermato (al par. 150) che : La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza – piuttosto che punitive – del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonchØ gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell’imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) .
Trattasi di finalità di per sŁ ritenuta – dalla stessa Corte di Strasburgo – non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto criminale di provenienza. Sempre nella citata decisione COGNOME contro Italia si ribadisce – al par. 147 della sentenza – la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all’art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all’art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l’imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell’articolo 3 neppure quando Ł stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, NOME, citata sopra; COGNOME, citato sopra; COGNOME v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e COGNOME c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l’applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all’art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l’altro, accertare se il rinnovo o l’estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e COGNOME, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, COGNOME c. Francia , n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) .
Resta pertanto confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede di applicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l’individuazione di un effettivo contributo arrecato all’attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.
Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.
Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell’ambito della quale indubbiamente incide l’intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come piø volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713).
Ciò consente di ritenere sufficiente, rispetto alle finalità della misura, il percorso argomentativo espresso nella decisione, in ragione della intensità del ruolo svolto dall’attuale ricorrente nel contesto associativo (ancora attivo all’esterno), in una con l’assenza di concreti indicatori di ravvedimento.
Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/02/2025.
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME