Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18082 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18082 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a Catania il 12/03/1982 avverso l’ordinanza del 31/10/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 31 ottobre 2024, ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 20 luglio 2023 di applicazione del regime di cui all’art. 41bis ord. pen. nei confronti di NOME
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, in due motivi, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe attribuito esclusivo rilievo alle note rese dalla D.I.A., dalla D.D.A. di Catania e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, senza considerare, di contro, che il detenuto si Ł dissociato e ha anche reso dichiarazioni nei confronti di altri soggetti coinvolti in un omicidio. Elementi questi significativi sia del percorso in qualche modo intrapreso che della mancanza di un pericolo attuale di collegamenti con la criminalità organizzata.
In data 10 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
In un due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente.
La doglianza Ł infondata.
2.1. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. Ł ammesso solo per violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies ord. pen.).
Tale vizio, in generale, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv 264011 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv 254893 – 01; con specifico riferimento al procedimento di cui all’art. 41-bis ord. pen. Sez. 1, n. 23538 del 20/5/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, COGNOME, Rv. 230303 01; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226628 – 01).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale, con le considerazioni esposte in merito all’istruttoria effettuata e alle note in atti, ha reso una motivazione adeguata e coerente quanto alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti per l’applicazione del regime differenziato di cui all’art. 41bis ord. pen. e la valutazione così effettuata non Ł sindacabile in questa sede.
I riferimenti specifici e concreti sia alla perdurante esistenza e operatività del clan COGNOME che, soprattutto, all’effettivo rilievo da attribuire alla dissociazione (formulata in termini tali da rinforzare il gruppo di appartenenza cercando di screditare un collaboratore di giustizia), al ruolo ricoperto dal ricorrente, che non può ritenersi escluso dalla sopravvenuta assoluzione, e ai risultati dell’osservazione penitenziaria, infatti, rendono sufficiente conto della correttezza del giudizio espresso e che questo Ł stata formulato sulla base dei parametri indicati dal legislatore.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME