Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2671 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso decreto del Ministro della giustizia con il quale è stato disposto per la du anni due il regime detentivo differenziato dell’articolo 41-bis legge 26 l 1975, n. 354 (ord. pen.).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore, che chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME, denunciando la violazione di legge, in relazione all’art. 41-bis ord. pen., per mancanza di risposta alle doglianze difensive e di specificità della motivazione sull’esistenza di pre contatti con l’esterno, non essendo state acquisite le trascrizioni dei collo quali ciò è stato inferito.
È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che appli proroga il regime differenziato di cui all’articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge. Si è, da tempo, chiarito che «in tema regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completez logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso – a rend comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisc violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione av l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le qual Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento del decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente appa o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Triglia, Rv. 260805).
3.1. Ciò premesso, il ricorso si limita a dedurre la genericità motivazione senza indicare in cosa essa consista, mentre il provvediment impugNOME riferisce e valuta specificamente la posizione del ricorrente, del q illustra la caratura criminale anche quale esponente di assoluto rilievo del
investito dal padre detenuto della reggenza della cosca, nonché la pien attuale operatività dell’organizzazione, come risulta da recentissime mis cautelari adottate proprio con riguardo alla perdurante operatività e controll territorio del gruppo criminale sotto la direzione dello storico vertice fami nonché della commissione di reati in favore dell’associazione e durante il peri di detenzione.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente tenuto con della posizione del ricorrente nel sodalizio di riferimento, da ritenersi di e rilievo, dato il ruolo comunque riconosciuto e quale concretamente esplicato meccanismi sostitutivi che si attivavano alla carcerazione degli altri espon dell’omonimo clan.
3.2. Nello stesso senso, ha motivatamente valutato le captazioni, riport nel nuovo titolo cautelare a carico del ricorrente, dei colloqui dai quali tratta, in quella sede, la gravità indiziaria, qui considerata al fine di sussistente il pericolo di mantenimento dei contatti con l’esterno.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «Ai f dell’emissione del decreto ministeriale di sottoposizione del detenuto al reg penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la sola condizione indefettibile è l’acquisizione del parere del pubblico minis procedente, mentre resta insindacabile la scelta di procedere o meno ad ulteri integrazioni istruttorie» (Sez. 1, n. 20983 del 23/06/2020, Sarcone, 279218), il ricorso, che introduce l’inammissibile richiesta di acquisizione trascrizioni peritali a fronte della disponibilità del titolo cautelare che le generico.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.