Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2683 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto Ministro della giustizia con il quale è stato prorogato per la durata di anni regime detentivo differenziato dell’articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all’art. 41-bis ord. pen., per mancanza di specificit motivazione che si riferisce a fatti di epoca remota e che neppure motiva su attuale operatività dell’organizzazione camorristica.
Il ricorso propone censure inammissibili perché generiche e manifestamente infondate e comunque non consentite.
3.1. È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, c decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che appli proroga il regime differenziato di cui all’articolo 41-bis ord. pen, è impugn unicamente per violazione di legge. Si è, da tempo, chiarito che «in tema regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completez logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea – p evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso – a ren comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisc violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avv l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41-bis legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le qual Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento del decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente appar o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).
3.2. Il ricorso si limita a dedurre la genericità della motivazione indicare in cosa essa consista, mentre il provvedimento impugnato riferisce valuta specificamente la posizione del ricorrente, del quale illustra la ca criminale anche quale esponente di assoluto rilievo del clan, nonché la pien
attuale operatività dell’organizzazione, come risulta da misure cautelari adottate proprio con riguardo alla perdurante operatività e controllo del territorio da parte del gruppo criminale sotto la direzione dello storico vertice.
Le, non contestate, condotte poste in essere dal fratello, recentemente accertate, confermano l’operatività del clan e la specifica rilevanza della componente “familiare” di esso (si veda, proprio con riguardo al ricorrente, Sez. 1, n. 31788 del 27/10/2020, COGNOME, non massimata).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.