Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2664 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decret del Ministro della giustizia con il quale è stato prorogato per la durata di a il regime detentivo differenziato dell’articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, (ord. pen.).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all’art. 41-bis ord. pen., per manca specificità della motivazione che si riferisce a fatti di epoca remota e che n motiva sulla attuale operatività dell’organizzazione camorristica.
2.1. Il difensore ha depositato memoria.
Il ricorso propone censure inammissibili perché generiche manifestamente infondate e comunque non consentite.
3.1. È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che appl proroga il regime differenziato di cui all’articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge. Si è, da tempo, chiarito che «in tem regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricors cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutt casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completez logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso – a ren comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisc violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione av l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41-bis legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le qua Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento de decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente appa o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).
3.2. Il ricorso si limita a dedurre la genericità della motivazione indicare in cosa essa consista, mentre il provvedimento impugnato riferisc valuta specificamente la posizione del ricorrente, del quale illustra la c
criminale anche quale esponente di assoluto rilievo del clan, nonché la pien attuale operatività dell’organizzazione, come risulta da misure cautelari adot proprio con riguardo alla perdurante operatività e controllo del territorio da del gruppo criminale sotto la direzione dello storico vertice familiare.
3.3. D’altra parte, il ricorso denuncia genericamente l’assenza di motivazi sui contatti con l’esterno, mentre il provvedimento impugnato ne ha illustrato effettiva possibilità, così facendo applicazione dell’orientamento giurisprudenz secondo il quale «ai fini della proroga della sospensione dell’applicazione d regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei de menzionati dall’art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussiste di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richi dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essen necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenu probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 2098 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221).
3.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente